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Concussione e induzione: i criteri della Cassazione

La Corte ha in più occasioni chiarito quali sono le distinzioni tra le due fattispecie di reato e precisato la possibilità del concorso con la violenza sessuale


di Valeria Zeppilli – Il reato di concussione (per approfondimenti vai alla guida: "Il reato di concussione") presenta caratteristiche affini ad un altro delitto, ovverosia quello di induzione.

In realtà, però, già da qualche anno il rischio di sovrapposizione tra le due fattispecie penali è stato definitivamente fugato dalla giurisprudenza che, in alcune pronunce, ha chiarito espressamente quali sono gli elementi di distinzione tra il delitto punito dall'articolo 317 c.p. e quello sanzionato dall'articolo 319-quater c.p..

Differenza tra concussione e induzione

In particolare, il delitto di concussione può dirsi integrato quando un pubblico ufficiale pone la vittima di fronte all'alternativa tra subire un pregiudizio ingiusto o accettare l'indebita pretesa, senza che ai fini della configurabilità di tale fattispecie di reato sia necessario impiegare forme brutali di minaccia psichica diretta.

L'induzione indebita, invece, si configura quando il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, fa una richiesta di dazione o una promessa e la pone come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, che ha comunque degli effetti favorevoli per l'interessato.

Chiara in tal senso è la sentenza numero 27554/2015 (qui sotto allegata), con la quale la Corte di cassazione ha confermato quanto già sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 12228/2014 e ha affermato che il reato di concussione "è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita", mentre la condotta del reato di induzione indebita "si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico". Il criterio distintivo tra costrizione e induzione, insomma, "deve essere individuato nella dicotomia minaccia - non minaccia, che rappresenta l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione - induzione, evincibile dal dato normativo".

Concorso tra concussione sessuale e violenza sessuale

La pronuncia del 2015 assume rilievo anche sotto un altro importante profilo: quello del concorso tra concussione sessuale e violenza sessuale. Nel caso di specie, infatti, il pubblico ufficiale aveva nei fatti costretto la vittima a subire atti sessuali.

La Corte, nell'indagare circa la configurabilità del reato di concussione e precisando che la stessa richiede la sussistenza degli elementi costitutivi della costrizione o della induzione, ha affermato a chiare lettere che una simile fattispecie delittuosa può indubitabilmente concorrere con la violenza sessuale, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posi a salvaguardia di valori costituzionali distinti: da un lato il buon andamento della pubblica amministrazione e dall'altro la libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale.

Data: 08/03/2017 18:30:00
Autore: Valeria Zeppilli