La competenza per materia del giudice di pace
di Raffaele Vairo - Il proprietario di un appartamento proponeva, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, ricorso per decreto ingiuntivo contro il proprio conduttore per il conseguimento del credito maturato per mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto 9 gennaio 2017, richiamandosi alle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21582/2011), dichiarava la propria incompetenza attribuendola al Giudice di Pace.
Prima di addentrarci nella disamina del decreto in questione è opportuno qualche cenno in ordine alle regole sulla competenza.
In dottrina si è definita la competenza come "la quantità" di giurisdizione attribuita a ciascun giudice. Secondo alcuni studiosi (Nasi, Satta e Punzi) la competenza riguarda la distribuzione delle cause fra i vari giudici. La competenza, dunque, si presenta quale presupposto per l'emanazione del provvedimento finale. E infatti la domanda giudiziale non può essere proposta a qualsiasi giudice ma, come recita l'art. 99 c.p.c., al giudice competente. Il che vuol dire che chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio deve rivolgersi al giudice che, secondo le regole che governano il processo, è competente per il tipo di domanda che viene proposta. Da precisare: le regole sulla giurisdizione e sulla competenza non hanno quale unico fine quello dell'organizzazione del lavoro giurisdizionale, ma anche e soprattutto quello di garantire il principio costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.).
Tra i giudici di primo grado (Giudice di Pace e Tribunale) la competenza viene ripartita in base ai seguenti criteri: materia, valore, territorio. Per individuare il giudice competente i criteri da utilizzare sono tre, due verticali, uno orizzontale. I criteri verticali sono quelli che attengono alla materia e al valore, il criterio orizzontale è quello che permette di individuare il giudice territorialmente competente.
L'art. 1, comma 1, della legge 21.11.1991, n. 374, statuisce: "E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge". L'art. 7, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice di pace, tra le altre, la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice.
Ma cosa si intende per cause relative a beni mobili?
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, le cause relative a beni mobili sono quelle in cui il diritto fatto valere in giudizio, e sul quale il giudice si pronuncia con efficacia di giudicato, non ha per oggetto nessuno dei beni qualificati immobili dall'art. 812 c.c.
Secondo le Sezioni Unite, alle quali fa riferimento il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, per causa relativa a beni mobili è da intendersi "qualsiasi controversia, personale o reale, di accertamento, di condanna o costitutiva, relativa a cosa mobile, anche se diretta all'attuazione di un obbligo pecuniario, che sia sinallagmaticamente collegata con un immobile, con esclusione quindi solo delle azioni reali o personali immobiliari...". Dunque, la competenza del giudice di pace si estende a tutte le controversie nelle quali non siano in discussione diritti reali, personali o potestativi concernenti i beni di cui l'art. 812 c.c., ad eccezione: 1) delle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi; 2) delle cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali. Ne consegue che il giudice di pace si pronuncia con efficacia di giudicato solo su diritti che non riguardino alcuno dei beni di cui all'art. 812 c.c. Ad esempio, la domanda di risarcimento del danno subìto da un immobile per infiltrazioni di acqua da altro immobile o del danno subìto a seguito della infissione sul proprio fondo di pali di sostegno di una linea telefonica, in mancanza della costituzione di una servitù, è senza dubbio di competenza del giudice di pace ove il valore sia, naturalmente, nel limite di cui all'art. 7 c.p.c., posto che si tratta di obbligazione da fatto illecito e si inquadra, perciò, nella categoria dei diritti personali (cfr. Cass. civile, sez. III, 26.02.2003, n. 2889).
Il pagamento dei canoni di locazione è un obbligo che il conduttore ha assunto con la sottoscrizione del contratto di locazione; esso è, quindi, un credito personale qualificabile bene mobile che, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, rientrerebbe nella competenza del Giudice di Pace se di valore non superiore a cinquemila euro. Evidentemente, il Tribunale di Reggio Calabria ignora il principio che il riferimento ai beni mobili fatto dalla legge trova un limite oltre che nel valore della causa anche in ordine al disposto legislativo che può attribuire alcune cause alla competenza di altro giudice. Al riguardo non è superfluo ricordare che le cause in materia di locazioni immobiliari, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza per materia del Pretore. Con la soppressione dell'ufficio del Pretore e conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e con l'istituzione del Giudice unico di primo grado, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono state devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore (ratione materiae). In conclusione, vero è che il pagamento dei canoni di locazione, trattandosi di obbligazione personale, è da annoverarsi tra i beni mobili, ma è altrettanto vero che per legge le relative controversie sono devolute alla competenza del Tribunale. Peraltro, le Sezioni Unite non fanno rientrare nella competenza del Giudice di Pace le cause in materia di locazioni. Non vi è, pertanto, alcun dubbio che il decreto del Tribunale di Reggio Calabria erra nell'affermare la competenza del Giudice di Pace in materia di locazione di immobili urbani che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 51 del 19.02.1998, rientra nel novero delle cause attribuite, ratione materiae, al Tribunale (cfr. Cass. civile, sez. III, 31/01/2006, n. 2143). Infine, se il Giudice di Pace, avanti il quale dovesse essere riassunta la causa, si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza ratione materiae appartiene al Tribunale, si aprirebbe un conflitto di competenza risolvibile mediante l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
Raffaele Vairo
Data: 10/03/2017 18:00:00Autore: Raffaele Vairo