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Riforma processo penale: cosa cambia

Dalle intercettazioni alla prescrizione all'estinzione del reato per condotte riparatorie, le novità e il testo della riforma che dovrebbe essere approvata domani dal Senato


di Valeria Zeppilli –La riforma del processo penale giunge a un punto di svolta, segnato dall'approdo in aula del ddl (qui sotto allegato), dopo mesi di stop in Senato e profondamente criticato per la recente scelta di autorizzare la fiducia. Per domani è previsto il primo via libera al provvedimento che ha l'obiettivo di modificare diverse norme del codice penale, tra cui l'inasprimento delle pene per i reati di furti e rapine e l'estinzione per condotte riparatorie (leggi in merito: "Furti in casa e scippi, minimo 3 anni di carcere e multe fino a 1.500 euro"), ma anche del codice di procedura penale e delle norme attuative. Tra i temi più "caldi" anche la nuova disciplina della prescrizione e delle intercettazioni e la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

I punti chiave della riforma

Intercettazioni

Delle previsioni delle quali si compone il disegno di legge, una delle più "chiacchierate" è di certo quella relativa alla delega sulle intercettazioni, sulle quali, peraltro, si concentra l'obiettivo del Governo (espresso in un apposito emendamento) di risparmiare 80 milioni di euro in 3 anni.

La delega prevede, in particolare, che il Governo predisponga una disciplina tecnica più adeguata, garantendo il diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni con la previsione certa dei casi in cui il diritto possa essere compresso e in quali limiti e avendo come criterio ispiratore l'inammissibilità di una diffusione fraudolenta del contenuto delle riprese audiovisive o di quello delle registrazioni di conversazioni telefoniche captate. In ballo anche l'inserimento di una disciplina tecnica specifica per le intercettazioni eseguite mediante i cd. trojan.

Prescrizione

Tra gli argomenti "top" del ddl c'è anche la prescrizione.

Innanzitutto è stata prevista la sospensione del termine di prescrizione sino a massimo un anno e mezzo dalla sentenza di condanna al deposito della sentenza di appello e sino a massimo un anno e mezzo dalla sentenza di condanna in appello alla sentenza definitiva.

La sospensione riguarda anche le rogatorie all'estero, per le quali la durata è semestrale, e le perizie complesse richieste dall'imputato, per le quali la durata è trimestrale. Sempre con lo scopo evidente di combattere l'abuso di tattiche difensive dilatorie, la prescrizione si stoppa anche in caso di istanze di ricusazione.

Altre novità in materia di prescrizione in discussione con il DDL sono rappresentate dalla decorrenza posticipata al compimento del diciottesimo anno di età della vittima in caso di reati gravi contro i minori, come ad esempio violenza sessuale o prostituzione, e l'aumento dei termini per i reati di corruzione.

Durata del processo

La discussione in Aula del disegno di legge passerà anche per la durata del processo, rispetto alla quale si prevede la modifica delle norme in materia di indagini preliminari, archiviazione e udienza preliminare con riferimento, tra le altre cose, ai tempi delle diverse fasi. In particolare si segnala che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il PM ha 3 mesi di tempo (che diventano 12 per i reati più gravi) per decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta e il suo mancato rispetto comporta l'avocazione dell'indagine dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Altre novità

Gli altri articoli del ddl si occupano dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che si articolerà su un doppio grado di giudizio, e della reintroduzione del concordato sui motivi in appello. Viene rivisto anche il regime delle inammissibilità, mentre il ricorso in cassazione è limitato ai casi di doppia sentenza conforme di proscioglimento. La rescissione del giudicato, poi, viene privata di una regolamentazione specifica, con l'abrogazione dell'articolo 625-ter, e la relativa disciplina è spostata nell'articolo 629-bis, con competenza in materia della corte d'appello.

Infine, merita di essere segnalata la modifica in cantiere sull'ordinamento penitenziario, fondata sulla volontà di ricorrere maggiormente alle misure alternative al carcere, alla quale si affiancano gli aumenti di pena per furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso.

Data: 14/03/2017 20:50:00
Autore: Valeria Zeppilli