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Biotestamento: per atto pubblico o scrittura privata ma senza costi

Il Ddl approda in aula. Ecco le novità e il testo


di Valeria Zeppilli – In questi giorni la Camera dei deputati è chiamata a confrontarsi con un tema da sempre spinoso e che negli ultimi tempi è tornato con veemenza in una posizione di primo piano: il cd. biotestamento.

Il Ddl sul consenso informato (qui sotto allegato) attualmente all'esame in aula ha affrontato diversi ostacoli durante il percorso compiuto in commissione, in quanto contiene delle novità che se approvate porterebbero a una svolta epocale in materia.

Consenso informato

In primo piano c'è il consenso libero e informato del paziente, presupposto indispensabile per l'avvio o la prosecuzione di un trattamento sanitario: tale consenso deve essere espresso in forma scritta o, se le condizioni del paziente non lo permettono, tramite videoregistrazione o altri dispositivi utili a tal fine.

Per i minori, sono i genitori o il tutore che devono esprimere o rifiutare il consenso informato, tenendo conto della volontà del soggetto interessato (anche in relazione alla sua età e al grado di maturità) e della necessità di tutelarne la salute psicofisica e la vita.

Revoca del consenso

Il consenso informato, in ogni caso, può essere sempre e comunque revocato dal paziente, anche se dalla revoca derivi l'interruzione di un trattamento avviato, quale che ne sia la rilevanza e compresi, quindi, i casi di nutrizione o di idratazione artificiali.

Responsabilità del sanitario

La previsione del consenso informato e della possibilità di un paziente di rifiutare un trattamento sanitario o di rinunciarvi comporta l'esenzione del medico da qualsivoglia responsabilità, sia di carattere civile che di carattere penale.

Trattamenti fuorilegge

In ogni caso, il paziente non può mai esigere dei trattamenti sanitari che siano contrari alle norme di legge, né quelli che non rispettano le buone pratiche clinico-assistenziali o la deontologia professionale.

Pianificazione condivisa delle cure

Il DDL prevede poi la possibilità per paziente e medico di pianificare in maniera condivisa le cure da porre in essere dinanzi all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica, invalidante o caratterizzata da un'evoluzione inarrestabile verso un esito infausto.

Nel caso in cui il paziente non sia più in grado di esprimere il proprio consenso a un determinato trattamento, il medico dovrà quindi attenersi a quanto pianificato.

Resta ovviamente ferma la possibilità per il paziente di modificare in ogni momento l'atto di pianificazione.

DAT – Disposizioni Anticipate di Testamento

Vengono introdotte le cc.dd. DAT (acronimo di Disposizioni Anticipate di Testamento), ovverosia uno strumento mediante il quale ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, cui riferirsi nell'ipotesi di una propria futura incapacità di autodeterminarsi.

Tramite le DAT è possibile anche esprimere anticipatamente il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari o a scelte terapeutiche o diagnostiche e incaricare una persona di fiducia di fare le proprie veci e rappresentare la propria volontà al medico e alle strutture sanitarie.

Il fiduciario

Tale ultimo soggetto è denominato fiduciario e può essere scelto tra qualsiasi persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere. Chiaramente, chi viene nominato non è obbligato a ricoprire tale incarico ma può rinunciarvi con atto scritto. L'incarico può essere anche revocato da chi lo ha conferito.

Se il fiduciario non viene nominato, è deceduto, è divenuto incapace, è stato revocato o ha rinunciato al proprio incarico, le convinzioni e le preferenze del disponente sono solo quelle contenute nelle DAT. Resta comunque salva la possibilità del giudice tutelare di nominare un fiduciario o di investire dei suoi compiti l'amministratore di sostegno in caso di necessità e dopo aver ascoltato il coniuge o la parte dell'unione civile o in subordine i figli o in ulteriore subordine gli ascendenti del paziente.

Redazione delle DAT

Le DAT vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata. Esse possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi utili nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte alla disabilità di comunicare del soggetto che intende redigerle.

In ogni caso, sono esenti da registrazione, bollo e qualsivoglia tributo, imposta, tassa o diritto.

Terapie non prevedibili

Se in generale le DAT devono essere obbligatoriamente rispettate dal medico, viene comunque fatta salva la possibilità di disattenderle, previo necessario accordo con il fiduciario, nel caso sopravvengano delle terapie che all'atto della loro sottoscrizione non erano prevedibili e che sono potenzialmente in grado di assicurare un miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

Leggi anche: "Biotestamento: arriva il diritto alla sedazione profonda?"

Data: 14/03/2017 21:10:00
Autore: Valeria Zeppilli