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Avvocati: cambiano le parcelle

Il CNf ha elaborato le proposte di modifica al dm parametri per gli avvocati che ora passa all'esame dei consigli degli ordini


di Marina Crisafi - Parcelle più dettagliate per gli avvocati con la netta distinzione tra l'assistenza e la consulenza, stragiudiziali, ma anche tariffe specifiche per la mediazione e compensi specifici per la fase post decisoria del processo, per gli adempimenti che non rientrano nella fase decisionale né in quella esecutiva.

Sono queste alcune delle principali modifiche al dm n. 55/2014 che fissa i parametri per i compensi degli avvocati approvate dal Consiglio Nazionale Forense e ora sottoposte all'attenzione dei Consigli dell'ordine per formulare osservazioni e indicazioni entro il 14 aprile prossimo.

Il documento approvato (qui sotto allegato), prevede, nello specifico, una migliore articolazione dei criteri sia sul fronte civile, mediazione compresa, che su quello penale.

Ecco le novità:


Attività di assistenza e consulenza

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Il Cnf propone, innanzitutto, criteri più articolati da adottare per determinare il compenso dovuto agli avvocati per l'attività stragiudiziale, distinguendo tra l'assistenza, che presuppone un'opera continuativa articolata in varie attività protratte nel tempo, e la consulenza, che si esaurisce nel breve periodo o anche in un singolo episodio.

Il discrimine tra l'una e l'altra attività, scrive il Cnf, dovrà quindi individuarsi "nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorché di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi un'attività di consulenza".

Nelle tabelle indicate, ad esempio, per una controversia fino a 1.100 euro, l'attività di assistenza comporterà un compenso pari a 398 euro, quella di consulenza di 171 euro. Invece, per una controversia avente valore medio tra i 5.200 e i 26mila euro, l'assistenza avrà un compenso pari a 2.400 euro, la consulenza pari a 800 euro.

Mediazione e dar

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Secondo il Consiglio, inoltre, occorre disciplinare espressamente "il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito di mediazione, della a.d.r. e degli o.c.c. apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell'attività per talune o dell'assenza di attività per altre".

Le ipotesi proposte sono due: prevedere un compenso determinato attraverso i criteri previsti per l'attività stragiudiziale, con parametri che vanno dai 398 euro (per controversie fino a 1.100 euro) a 6 mila euro (per le controversie tra 52 e 260 mila euro); ovvero, utilizzare una tabella specifica per le procedure di mediazione e adr con compenso omnicomprensivo e proporzionato per un terzo ad ognuna delle 3 fasi distinte in cui si articola la mediazione (per controversie da 0 a 1.100 euro, compenso di 600 euro; per controversie da 52mila a 260mila eur, il compenso sarà di 9mila euro).

Altra proposta prevede di reintrodurre la distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quello collegiale, con liquidazioni superiori per il presidente, dato l'impegno più gravoso previsto nell'arbitrato collegiale.

Il Cnf ritiene inoltre opportuno rendere oggetto di apposita determinazione, "in virtù dell'autonomia che la caratterizza", l'attività postdecisoria, che non può essere formalmente ricompresa né nella fase decisionale né in quella esecutiva. Il compenso, secondo il Cnf, andrebbe rapportato ad una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente, individuata tra il 10 e il 20%.

Attività penale

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Il Cnf interviene anche sul fronte dell'attività giudiziale penale.

In merito, viene proposta la modifica dell'art. 12 del dm n. 55/2014, nella parte in cui non contempla le udienze di mero rinvio nei calcoli dei compensi e l'eliminazione della espressione "di regola" dalla norma. Infine, si legge nel documento approvato, "la determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato". Il numero delle udienze cui l'avvocato ha partecipato, in sostanza, deve influire in modo più incisivo, "rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento". Ad esempio, il fattore correttivo proposto è un "aumento fisso per ogni udienza ulteriore rispetto ad un numero base di 3 udienze non di mero rinvio, con distinguo economico tra udienze di mero rinvio e non di mero rinvio (mero rinvio € 50 forfetariamente liquidate - non di mero rinvio 200 forfetariamente liquidate)".

Vedi anche: Il calcolo della nota spese con i parametri forensi

Data: 17/03/2017 22:10:00
Autore: Marina Crisafi