Responsabilità medica: la riforma è in Gazzetta
di Valeria Zeppilli – La riforma Gelli, a seguito della pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale, è ora ufficialmente legge dello Stato (n. 24/2017 qui sotto allegata). La legge, che porta con sé delle novità importantissime in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, segnando tuttavia l'inizio di una attuazione "a tappe" che, in base alle deadline fissate (per l'emanazione dei decreti e dei provvedimenti dettati dal provvedimento), richiederanno diversi mesi affinché possa dispiegare appieno i suoi effetti.
Responsabilità penale
A cambiare è innanzitutto la responsabilità penale dei medici, esclusa per imperizia laddove il sanitario riesca a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida validate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità.
Responsabilità civile
Ma non solo: anche la responsabilità civile viene ridefinita.
Da un lato ci sono tutti coloro che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, che risponderanno nei confronti dei pazienti solo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile; dall'altro ci sono le strutture sanitarie, private o pubbliche che risponderanno per responsabilità contrattuale.
Obbligo di assicurazione
Tra le tantissime novità, si segnala anche l'obbligo per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per i rischi di responsabilità medica. Lo stesso obbligo sorge in capo ai professionisti che entrano in rapporto con un paziente, anche se ciò avviene in modalità intramoenia o tramite la telemedicina.
I pazienti, peraltro, possono rivolgersi anche direttamente alle imprese di assicurazione e, se queste sono insolventi, sono garantiti da un apposito fondo di garanzia.
Tempistiche per le polizze
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce un passaggio importante per la materia della responsabilità medica che, tuttavia, in molti casi non produrrà effetti immediati, anche con riferimento alle polizze.
Infatti, i requisiti minimi che queste devono avere e l'individuazione delle diverse classi di rischio saranno individuati da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che sarà varato, previo accordo con la conferenza Stato Regioni, entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge.
Le imprese di assicurazione che intendono stipulare delle polizze sanitarie, poi, saranno sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, il quale, tuttavia, dovrà ricoprire delle funzioni che in concreto saranno definite entro 90 giorni.
Bisognerà attendere 120 giorni, poi, per conoscere l'esatta individuazione dei dati sulle polizze obbligatorie per gli ospedali, le cliniche e i professionisti e per le modalità e i termini per la comunicazione all'osservatorio nazionale per le buone pratiche, tutti elementi da individuare con decreto da parte del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Salute.
Quattro mesi, infine, sono anche quelli che separano la pubblicazione della Riforma Gelli in Gazzetta dalla definizione dei confini di operatività del Fondo di garanzia per i danni da responsabilità medica.
Osservatorio nazionale delle buone pratiche
Anche l'istituzione dell'osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità dovrà attendere 90 giorni.
Si ricorda che si tratta di un osservatorio chiamato ad acquisire telematicamente i dati circa gli errori e i contenziosi delle diverse strutture, alimentato dai centri regionali per la gestione del rischio clinico.
Raccomandazioni e linee guida
L'attesa riguarda pure l'elenco delle società abilitate ad elaborare le raccomandazioni e le linee guida che dovranno orientare le condotte dei medici, che sarà disciplinato mediante decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni.
Per ulteriori approfondimenti leggi: "Responsabilità medica: la riforma è legge"
Data: 18/03/2017 21:00:00Autore: Valeria Zeppilli