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Prescrizione e decadenza nel diritto civile

Disciplina normativa e profili giurisprudenziali


Avv. Daniele Paolanti - Il decorso del tempo può dar luogo sia all'acquisto che all'estinzione di un diritto soggettivo. Quando si determina quest'ultima a venire in rilievo sono la prescrizione e la decadenza.

Di seguito i presupposti e le differenze tra i due istituti:

La prescrizione

Tutti i diritti (salvo quelli indisponibili e quelli per i quali la legge impone l'imprescrittibilità) si estinguono se non vengono esercitati entro un determinato termine. In species si segnala come il termine ordinario di prescrizione sia di dieci anni ma non tutti i diritti sono soggetti a questo termine. La norma alla quale dobbiamo dapprima fare riferimento è l'art. 2934 c.c. che così dispone: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". La prescrizione alla quale si fa ovvio riferimento è quella estintiva, ovvero quella prescrivente un termine entro il quale un diritto può essere fatto valere e decorso il quale non può più essere esercitato o azionato. Ai sensi dell'art. 2935 il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Etiam, è la stessa legge a disporre che ogni patto che sia volto a modificare il termine di prescrizione è nullo. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio e, ai sensi dell'art. 2937 c.c. "Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".

Vai agli istituti della prescrizione e della decadenza nel codice civile

La decadenza

A lungo molti autori hanno tentato di individuare una differenza soddisfacente tra prescrizione e decadenza. Una prima differenza di carattere sostanziale è che alla decadenza non si applica la sospensione né tanto meno l'interruzione. La disciplina codicistica dell'istituto è rinvenibile nel disposto dell'art. 2966 c.c. il quale così dispone: "La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza". Dal tenore della predetta norma si apprende che esistono due tipi di decadenza, convenzionale e legale. Ai sensi dell'art. 2968 c.c. "Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti".

La giurisprudenza sugli istituti della prescrizione e della decadenza

Secondo la Corte di Cassazione "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilita' professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensi' da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato" (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18606 del 22/09/2016).

È sempre la Suprema Corte, in materia di sospensione della prescrizione (previdenza e assistenza obbligatorie), a rilevare che "in chiave di interpretazione sistematica, da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte che, proprio in materia di previdenza e assistenza obbligazione, ha sancito il principio di diritto per il quale "il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7, che stabilisce che la richiesta all'istituto assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato - nonchè durante il tempo in cui la domanda è improcedibile (art. 443 c.p.c.) per non essere ancora decorso, in generale, il termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, ovvero, in particolare, per non essere ancora esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi" (Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 gennaio 2015, n. 211).

Per approfondimenti vai alle guide:

- Prescrizione estintiva e decadenza

- La prescrizione dei diritti nel codice civile

- L'istituto della decadenza nel codice civile

Data: 02/04/2017 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti