Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Bollo auto: va pagato anche dagli eredi

Al contrario delle sanzioni amministrative che, invece, non sono dovute


di Valeria Zeppilli – Quando una persona cara muore, gli eredi si trovano a dover affrontare una serie di problematiche pratiche che si sommano al dolore per il distacco. Una di queste è rappresentata dalle eventuali somme che il defunto, quando era in vita, non ha pagato, come, ad esempio, quelle a titolo di bollo auto o di sanzione amministrativa.

Non tutto, però, va saldato e i due debiti sopra citati sono l'esempio di come alcune cose vengano trattate in maniera diversa dalle altre.

Il bollo

Il bollo auto, infatti, va pagato anche se il proprietario dell'auto, che doveva provvedervi, quando era in vita non lo ha fatto nei termini.

Si tratta, infatti, di una tassa che in quanto tale (così come tutte le altre tasse e imposte) è comunque dovuta e quindi andrà pagata anche dopo la morte del de cuius dai suoi eredi. Al netto però, delle eventuali sanzioni amministrative per il mancato pagamento.

Le sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative, infatti, godono di un trattamento speciale che allinea la durata della loro esigibilità con quella della permanenza in vita del soggetto al quale sono direttamente comminate.

A dirlo è l'articolo 7 della legge numero 689/1981 che stabilisce espressamente che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi".

Tuttavia, se per tale sanzione al defunto era stata notificata una cartella esattoriale, l'erede deve chiederne l'annullamento e l'archiviazione, inviando all'ente della riscossione un'apposita di sospensione e all'ente creditore un'istanza di sgravio, allegando sempre il certificato di morte. Se tali istanze restano prive di riscontro, ci si troverà purtroppo costretti a difendersi giudizialmente dalla richiesta di pagamento.

Vai alla guida sulle successioni ereditarie

Data: 02/04/2017 18:30:00
Autore: Valeria Zeppilli