Tari: la tassa sui rifiuti, guida completa
La Tari è una tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore
Cos'è la Tari
La Tari (tassa sui rifiuti) è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (cd.
legge di stabilità per l'anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Quando e perché si paga la tassa rifiuti
Ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013.
In ipotesi di immobile concesso in
locazione, ad esempio, il soggetto tenuto al pagamento della Tari è il conduttore, salvo che si tratti di
locazione transitoria. Per tutti i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, l'art. 1 c. 643 L. n. 147/2013 dispone in via generale che la Tari sia dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree che sia al contempo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della Tari, per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, il soggetto che gestisce i servizi comuni. Secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 643 della
legge di stabilità 2014, tuttavia, restano comunque fermi nei confronti degli stessi singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Come si calcola la Tari
La base imponibile per il calcolo della Tari è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano (art. 1 c. 645 L. n. 147/2013). Al pari dei precedenti tributi sui rifiuti, quindi, anche ai fini dell'applicazione della Tari vengono considerate le superfici accertate o dichiarate site nel territorio comunale (relative a locali e aree scoperte occupati e idonei a produrre rifiuti).
In concreto, gli importi del tributo vengono determinati da ogni Comune. Più precisamente, la Tari viene corrisposta ex art. 1 c. 650 L. n. 147/2013 in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 158/1999 (regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
Parte fissa e parte variabile
La tariffa, quindi, dipende dal costo del servizio reso e si compone, nello specifico, di una parte fissa, determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999). In alternativa, l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 prevede che, in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In questo caso, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
La Tari è applicata in base a tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
Le scadenze della Tari
La dichiarazione Tari va trasmessa all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile da chiunque lo possieda o lo detenga entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione. La validità della dichiarazione permane fino al mutamento della condizione di possesso o detenzione dell'immobile che giustificano il prelievo, cosicché ogni eventuale variazione va comunicata entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo.
Il numero delle rate e le singole scadenze di pagamento vengono stabilite da ciascun Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti il bollettino precompilato con l'indicazione degli importi e dei relativi termini (trimestrali o semestrali). I cittadini residenti, tuttavia, possono optare per il pagamento della tassa in un'unica soluzione, con scadenza ultima al 16 giugno di ogni anno.
Tari 2019
Nel 2019, la maggior parte dei Comuni ha fissato per la Tari le seguenti quattro scadenze:
- 30 aprile: primo acconto
- 31 luglio: secondo acconto
- 30 novembre: saldo prima rata
- 31 dicembre: saldo seconda rata.
Non si tratta tuttavia di una regola generale.
In alcuni Comuni, tra i quali anche Roma, le scadenze previste da pagare sono state solo due: 31 luglio e 31 dicembre.
In altri invece, tra i quali anche Napoli, le quattro rate sono state scadenzate in maniera differente, con il primo importo da pagare entro il 30 giugno e l'ultimo entro il 16 novembre.
Tari 2020
Dal 1° gennaio 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore, a pieno regime, un nuovo sistema di regolamentazione della Tari, basato su delle previsioni stabilite dall'Arera in materia di obblighi di trasparenza in bolletta e di individuazione di una giusta tariffa da applicare al servizio rifiuti.
Tuttavia, dapprima le richieste di proroga da parte di diversi Comuni e poi l'emergenza coronavirus hanno nei fatti determinato un ritardo nell'applicazione della riforma in materia, con la conseguenza che le garanzie di trasparenza e di un tariffario il quanto più possibile omogeneo sul piano nazionale (con possibilità per gli enti locali di aumentare i costi solo in caso di aumento dei servizi o di compimento di interventi migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento) non sono ancora realtà, o meglio non lo sono ovunque.
- Bonus Tari 2020
- Nuova Tari: approvato il nuovo metodo tariffario
Scadenza Tari 2020
Sempre in ragione dell'emergenza epidemiologica, nel 2020 molti Comuni hanno deciso di rinviare le scadenze originariamente deliberate per la Tari.
Prendendo ad esempio alcuni dei principali Comuni italiani, le rate sono state rimodulate nel modo che segue:
- Roma: 30 settembre e 31 dicembre;
- Milano: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre;
- Napoli: 30 settembre, 30 ottobre e 29 gennaio 2021.
Il consiglio per tutti i cittadini è quindi quello di monitorare costantemente il sito del proprio Comune per verificare se vi sono state modifiche in tal senso.
Come pagare la Tari
La Tari può essere pagata utilizzando per il versamento il Modello F24 precompilato. A tal fine, ci si può recare presso una qualsiasi banca o un qualsiasi ufficio postale o si può utilizzare il proprio servizio di home banking.
Può essere utile sapere che il codice da utilizzare nella compilazione del modello è il 3944. Se, poi, si devono pagare anche interessi o sanzioni sulla Tari, si dovrà indicare, rispettivamente, il codice 3945 o il codice 3946.
Nel campo rateazione/mese, va indicato il codice 0101 se si paga in un'unica soluzione, oppure vanno indicati, nelle prime due cifre, il numero della rata che si paga e, nelle ultime due, il numero totale delle rate. Ad esempio, il codice 0203 indica che si sta pagando la seconda delle tre rate complessive.
Tassa rifiuti: agevolazioni ed esenzioni
Specifiche riduzioni sulla Tari sono previste dalla legge e dai regolamenti comunali. Una riduzione ex lege, in base alla quale Tari risulta dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, è prevista dall'art. 1 c. 656 L. n. 147/2013 in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Se il servizio di gestione dei rifiuti non ne comprende anche la raccolta, inoltre, si applica una riduzione pari ad almeno il 60%, cosicché la Tari risulta dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, ex c. 567, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Ai sensi dell'art. 1 c. 659 L. n. 147/2013, ogni Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni per:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
Oltre alle suddette ipotesi, già previste anche dalla Tares, lo stesso regolamento comunale può includere ipotesi di riduzioni ed esenzioni ulteriori.
In ogni caso, la Tari non è dovuta per la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Tasi
Un tempo la Tari andava a comporre, insieme all'Imu e alla Tasi, la cd. Iuc (imposta unica comunale).
Oggi, tuttavia, la Iuc non esiste più: è stata eliminata dalla legge di bilancio 2020, che ha mantenuto la Tari e ha eliminato la Tasi facendola confluire, insieme alla vecchia Imu, nella cd. nuova Imu 2020.
Vale in ogni caso la pena ricordare che la Tasi era il Tributo per i servizi indivisibili, che gravava su coloro che, a qualsiasi titolo, avevano il possesso o la detenzione di fabbricati o di aree edificabili. Restavano escluse dal tributo solo le abitazioni principali non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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IVA sui rifiuti
Data: 23/11/2020 14:00:00
Autore: Laura Bazzan