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Smart working: infortunio in itinere anche per il lavoratore agile

Questa e altre novità hanno ripreso vita con l'approssimarsi verso il traguardo finale dello Statuto del lavoro autonomo


di Valeria Zeppilli – L'approssimarsi dello Statuto del lavoro autonomo verso l'esito del percorso di approvazione in Parlamento sta dando nuova vita anche alla disciplina del lavoro agile che, quindi, potrebbe presto divenire realtà.

Il lavoro agile, o smart working, nei fatti non è altro che il recepimento legislativo del processo di sviluppo e modifica che interessa da diverso tempo l'organizzazione del lavoro, fatto mediante il declassamento del ruolo accordato al tempo e al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, a vantaggio degli obiettivi assegnati ai lavoratori e da questi raggiunti.

Operativamente, alle parti verrà data la possibilità di formalizzare il lavoro agile mediante patti specifici che ne regolamentino i confini, tenendo conto di alcuni paletti imposti dalla legge.

Infortunio in itinere

Lo smart working, infatti, contiene in sé dei rischi che rendono necessario ripensare alcune discipline tradizionali del diritto del lavoro, come quella che regola la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Se le norme applicabili sono, tendenzialmente, quelle vigenti in generale, c'è comunque una grande novità, che è quella rappresentata dalla disciplina dell'infortunio in itinere: con il d.d.l., infatti, viene riconosciuta la possibilità di indennizzare tale infortunio anche agli smart worker, con un'estensione della garanzia anche ai casi in cui gli stessi restino coinvolti in un incidente quando si recano verso un luogo differente dalla sede aziendale, comunque per svolgere la loro prestazione lavorativa.

Diritto alla disconnessione e parità retributiva

Altre novità dovrebbero riguardare il diritto alla disconnessione, ovverosia la possibilità per le parti di concordare dei periodi di tempo durante i quali il lavoratore non è reperibile (fermo restando il rispetto della disciplina generale sugli orari di lavoro), e il divieto espresso di qualsivoglia forma di penalizzazione retributiva connessa esclusivamente all'adesione del dipendente allo smart working.

Forma e durata del contratto

Per quanto riguarda la forma e la durata dello smart working, infine, il d.d.l. non detta una normativa speciale per il lavoro agile ma rinvia ai principi generali, consentendo alle parti di regolamentare autonomamente la materia tenendo conto, tuttavia, della necessità che l'accordo che prevede lo svolgimento di smart working sia redatto per iscritto. Lo stesso, poi, può avere una durata sia determinata che indeterminata, con la precisazione che in quest'ultimo caso il recesso può avvenire solo con preavviso di almeno 30 giorni.

Data: 11/04/2017 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli