Condominio: si può allargare la porta sul pianerottolo?
Avv. Daniele Paolanti - Gli interventi nelle areecondominiali hanno rappresentato da sempre uno degli argomenti maggiormentecontroversi sul quale la giurisprudenza si è sovente pronunciata. Diparticolare interesse è la questione della possibilità di allargare la portasul pianerottolo.
Partiamo da un presupposto, che le parti comuni dell'edificiosono sottoposte alla disciplina di cui all'art. 1117 c.c. che così dispone: "Sono oggetto di proprietà comune deiproprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventidiritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1)tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cuisorge l'edificio (4), le fondazioni, i muri maestri (5), i pilastri e le traviportanti, i tetti e i lastrici solari (6), le scale, i portoni di ingresso, ivestiboli, gli anditi, i portici, i cortili (7) e le facciate […]".
Le areeche non rientrano nella proprietà esclusiva di un condomino non possono diconseguenza non ricadere nella disciplina di cui all'art. 1117 c.c.
Allargare o spostare la porta sulpianerottolo
Ci si interroga in questa sede sesia possibile provvedere all'allargamento di una porta sul pianerottolo o sesia possibile spostare la medesima. Possono sorgere molteplici esigenze che giustificanouna siffatta scelta e di conseguenza ci si interroga su quale soluzione lagiurisprudenza abbia elaborato sul punto. La soluzione alla quale si intendeaderire è quella individuata dalla Corte di Cassazione la quale, in unceleberrimo precedente, ha ammesso che laddove dovesse risultare che l'aperturaoperata da uno dei condomini in corrispondenza delle scale del fabbricatocomune non abbia apportato alcun mutamento alla conformazione e allo spaziodelle scale oppure questa non abbia limitato il godimento degli altricondomini, né abbia determinato alcun danno alle parti comuni o pregiudizioalla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato, larelativa fattispecie rientra nella disciplina dell'uso della cosa comune (Cass. civ., sez. II, 20 giugno 1977, n.2589).
Di conseguenza, fermo restando il doveroso adempimento ad ognisingola prescrizione del regolamento, rimane da puntualizzare che l'interventodi un condomino che vada ad incidere sulla cosa comune non determinando danniarchitettonici né limitando il godimento altrui, debba essere considerato comegodimento della cosa comune. Si riporta ancora sul punto il disposto dell'art.1102 c.c. cui si intende aderire per interpretazione analogica "Ciascun partecipante può servirsi della cosacomune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altripartecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puòapportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimentodella cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comunein danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolodel suo possesso".
Data: 12/04/2017 16:00:00Autore: Daniele Paolanti