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L'accusa penale e il capo d'imputazione

Tra oneri del PM e diritti della difesa, brevi cenni giurisprudenziali


di Giovanni Chiarini - Ai sensi dell'art. 405 comma 1 c.p.p. il Pubblico Ministero esercita l'azione penale formulando la cd. imputazione. La sua importanza è tale che la stessa azione penale è stata definita dalla dottrina come "la richiesta diretta al giudice di decidere sull'imputazione[1], ponendo quest'ultima come una sorta di perno sulla quale si fonda e si muove l'accusa, promossa tramite l'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dal codice di rito.

L'imputazione, quindi, sembra porsi come presupposto logico dell'azione sostenuta dal PM, non essendo ovviamente proponibile alcuna accusa senza una sua antecedente formulazione; sul punto, occorre infatti chiarire che tutti gli addebiti formulati nel corso delle indagini (come ad esempio la contestazione del PM nell'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 65 co. 1 c.p.p.) non sono vere e proprie imputazioni, ma sono considerate come "addebiti provvisori"[2], la cui funzione è meramente quella di mettere in grado l'indagato di esercitare il proprio diritto di difesa, o, come sostengono altri autori, di "organizzare ed attuare un embrione di difesa"[3] che poi verrà eventualmente approfondita e corretta durante il procedimento penale.

Ciò detto, nel procedimento ordinario l'imputazione è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio, mentre nei riti speciali è ricompresa nell'atto che instaura il singolo procedimento. Essa consiste, sostanzialmente, nell'addebitare ad una determinata persona un fatto di reato. Con la formulazione del capo d'imputazione, dunque, la sostanza raccolta durante le indagini preliminari si formalizza, e va a cristallizzare l'oggetto del processo fissandolo in modo tendenzialmente immutabile, salvo ovviamente le eccezioni previste dagli artt. 516 e ss. c.p.p.[4]

Elementi dell'imputazione sono: le generalità della persona alla quale è addebitato il predetto reato (o più reati); l'indicazione degli articoli di legge violati; l'enunciazione del fatto storico in forma chiara e precisa; le eventuali circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza.

Orbene, proprio in merito alla correlazione tra capo d'imputazione e diritto di difesa, occorre qui evidenziare un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV pen., sent. n. 49828/2012), la quale mette in evidenza la natura dell'imputazione come vero e proprio diritto dell'imputato oltre che onere dell'accusa. La Corte Suprema, infatti, nello stabilire che l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale (qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza), atteso che "ciò che rileva è non già l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto", sostiene altresì che "l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione, va quindi coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi"[5].

In una successiva pronuncia (Cass. pen. n. 4175/2015), peraltro, gli Ermellini hanno evidenziato che anche "la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa"[6]. In quest'ultimo caso i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008, e per i giudici di legittimità la diversa indicazione del tempus commissi delicti non ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa, atteso che, comunque, non si trattava di una vera e propria modifica sostanziale, essendo il fatto contestato immutato ed unicamente collocato in modo temporalmente differente.

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il Pubblico Ministero cerchi di contestare un reato legato dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. a quelli già contestati. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 10069/2015) che "non è impugnabile per Cassazione, in quanto non è abnorme, l'ordinanza con la quale il GUP nega al PM, nel corso della stessa udienza, la possibilità di contestare - a norma degli artt. 423 co. 1 e 12 comma 1 lett. b) c.p.p. - nuovi fatti di reato legati col vincolo della continuazione a quelli già contestati, in quanto tale provvedimento (...) non priva il pm della possibilità di esercitare separatamente l'azione penale e rientra nell' ambito delle prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che ha il dovere di controllare se la contestazione del pm non riguardi un fatto nuovo e non sia impedita dalla negazione del consenso da parte dell'imputato."[7] Nel caso di specie, il PM aveva accertato, a seguito di indagini suppletive svolte a carico degli imputati, ulteriori episodi di truffa aggravata posti in essere col medesimo modus operandi e nel medesimo arco temporale, e li contestò quindi ai medesimi. Il GUP, tuttavia, a seguito di opposizione della difesa, negò l'ammissibilità di tale contestazione, inquadrandola nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 423 c.p.p. e disponendo la trasmissione del verbale al P.M. ai fini del separato esercizio dell'azione penale.

In ultimo (e si perdoni la sintesi), di particolare interesse è la nota sentenza - seppur non recentissima - con la quale le Sezioni Unite (Cass. Pen. 5307/2008), nell'affrontare la questione relativa alla genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, hanno espresso il principio di diritto in forza del quale "è abnorme il provvedimento, con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al p.m. perché eserciti nuovamente l'azione penale", mentre "è rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il p.m. nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine."[8]

In conclusione, la formulazione del capo d'imputazione secondo le regole processuali, oltre ad essere un potere/dovere del Pubblico Ministero, rappresenta anche uno dei principali baluardi del diritto costituzionale alla difesa. Una imputazione cd. "fluttuante", infatti, può essere "generatrice di pregiudizi per la difesa e di conseguenza per l'imputato che ha diritto ad un processo equo"[9]. Tuttavia, il problema circa l'indeterminatezza del capo d'imputazione ed i correlativi poteri e doveri del PM e del Giudice costituisce, ad oggi, un problema aperto, che, come è già stato osservato, "genera un'incertezza eccessiva in ordine ad uno dei punti cardine del sistema processuale penale, anche in ragione del rilievo costituzionale dei principi e dei diritti individuali coinvolti"[10].

Per approfondimenti vai alle guide di procedura penale

[1] P.TONINI, "Manuale di Procedura Penale", Giuffré, 2015, p. 71

[2] P.TONINI, op. cit. p. 72

[3] Come efficacemente sostenuto nella pubblicazione online dello "Studio Legale De Lalla" del 04/03/2013

[4] Su cui occorrerebbe spendere numerose e ponderate riflessioni ma che, per ovvii motivi di sintesi non è qui possibile approfondire

[5] Il passaggio della sentenza della sez. IV pen. n. 49828/2012 è stato tratto dalla rivista "Guida al diritto", n. 10 del 2 marzo 2013, p. 86 ss.

[6] Cass. Pen. sent. n. 4175/2015

[7] Cass. Pen., sent. n. 10069/2015, pubblicata sulla rivista "Federalismi" in data 25/03/2015

[8] Cass. Pen. sent. n. 5307/2008. La Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521 comma 2 c.p.p.. Virgolettato citato in F.PAGANO, pubblicazione per "iClouvell".

[9] F. CASTELLANETA, "Diritto alla strategia difensiva", pubblicazione online del 05/07/2013

[10] R. SCIBONA, "L'indeterminatezza del capo di imputazione ed i correlativi poteri e doveri del PM e del Giudice: un problema aperto", 07/11/2016, pubblicazione per la Camera Penale di Monza.

Data: 19/04/2017 19:20:00
Autore: Giovanni Chiarini