Danno biologico ed indennizzo inail
L'evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il
risarcimento del danno biologico, consente di escludere che le somme versate dall'Istituto a titolo indennitario possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al
risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del
danno biologico portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto.
su cortese segnalazione della Camera Civile di Monza
Data: 08/08/2005
Autore: www.ilcaso.it