RC Auto: vietata la clausola che impone il carrozziere
Per il Tribunale di Torino è necessaria la prova della specifica negoziazione e dell'approvazione per iscritto della singola clausola
di Lucia Izzo - È da considerarsi vessatoria la clausola del contratto di assicurazione auto che impone all'assicurato la riparazione della propria vettura presso un carrozziere convenzionato con la compagnia assicurativa in cambio di uno sconto sulla polizza. La sua validità ed efficacia sono condizionate alla prova che la disposizione è stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti, oppure singolarmente approvata e firmata dal cliente.
Sono queste le conclusioni a cui giungono due recenti sentenze del Tribunale di Torino che hanno statuito sui rapporti tra la compagnie assicurative e i clienti assicurati: in entrambe le fattispecie, le prime avevano imposto all'assicurato di doversi affidare ad appositi carrozzieri convenzionati individuati nel contratto.
Un questione che ha riguardato anche le coperture opzionali, come quella contro eventi naturali o socio politici, venuti rispettivamente in rilievo nella sentenza n. 657/2017 (qui sotto allegata), depositata il 7 febbraio (giudice Ferrero) e in quella n. 1530/2017 (qui sotto allegata), depositata il 22 marzo (giudice Latella). Le due cause sono state promosse da officine seguite dai legali della Federcarrozzieri, aventi titolo per esperire l'azione giudiziaria in quanto cessionarie del credito relativo al risarcimento.
Le compagnie assicurative evidenziano che l'assicurato si era impegnato a utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa a fronte di uno sconto sulla tariffa RC ed altre agevolazioni, oppure, nel secondo caso pena aumento dello scoperto. Pertanto affidandosi a un centro non convenzionato avrebbero violato l'impegno contrattualmente assunto.
La clausola che impone il carrozziere restringe la libertà contrattuale del consumatore
Tuttavia, per il Tribunale piemontese la clausola che impone di affidarsi a un centro convenzionato non appare né valida né efficace: trattandosi di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, rileva l'assenza della prova della sua specifica approvazione per iscritto. Tale pattuizione, impedendo al contraente di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, pone infatti chiare restrizioni alla sua libertà contrattuale nei confronti dei terzi.
La clausola, stante le vesti di consumatore dell'assicurato, è vessatoria in quanto va anche a penalizzare la scelta di una carrozziera di fiducia (in un causo imponendo un aumento della percentuale di scoperto. Poiché la restrizione/compressione della facoltà di scelta riguarda il contraente c.d. debole, ne consegue la nullità e inefficacia parziale della clausola nei confronti della parte aderente.
La clausola da considerarsi vessatoria ex artt. 1341 e 1342 del Codice civile avrebbe dovuto, infatti, essere oggetto di specifica trattativa individuale (non dimostrata nei casi esaminati) o comunque specificamente richiamata e approvata in calce al contratto.
Neppure può ritenersi applicabile al caso di specie il terzo comma dell'art. 34 d.lgs. n. 206/2005, in quanto la clausola di cui trattasi non è riproduttiva dell'art. 2058 c.c.: tale norma consente, ma non impone un obbligo al danneggiato di ricorrere al risarcimento in forma specifica e neppure un obbligo di collaborazione con l'impresa assicuratrice nella fase di liquidazione del danno sanzionato con il ridimensionamento del diritto all'indennizzo.
Autore: Lucia Izzo