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Assegni familiari alle unioni civili ma non ai conviventi

L'Inps fornisce chiarimenti sul nucleo familiare rilevante per il riconoscimento dell'assegno. In allegato la circolare


di Lucia Izzo - L'assegno familiare sarà riconosciuto anche in caso di unioni civili se un membro della coppia è lavoratore o titolare di pensione, anche laddove siano presenti figli nati da una precedente unione.


Non accade lo stesso per quanto riguarda le convivenze: ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza.

Lo ha affermato l'INPS nella circolare n. 84/2017 (qui sotto allegata) che ha fornito precisazioni sugli assegni familiari e le conseguenze sulle unioni civili previste dalla legge Cirinnà quali "formazioni sociali" tra persone dello stesso sesso.

L'Assegno Familiare e per il Nucleo Familiare

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), si legge nella circolare, viene erogato dall'Inps e spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, CIGS, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

Invece, gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente (lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.
Leggi:
Assegni familiari: quando spettano e a chi

Guida legale Assegni familiari

Il nucleo familiare nelle unioni civili

Quanto alle unioni civili la circolare distingue i nuclei familiari di riferimento.

Il primo è il nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale: in tal caso, come avviene nell'ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente e che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

Ancora, il nucleo può essere formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa. In tal caso, nulla cambia laddove uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo.

A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.
Se, invece, si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.
Infine, in caso di nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c.

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all'Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento, indicando all'interno dell'istanza e sotto la propria responsabilità lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art. 1 della legge 76/2016.
Data: 08/05/2017 21:30:00
Autore: Lucia Izzo