Mantenimento: come si prova l'autosufficienza dell'ex
di Valeria Zeppilli – Alla luce della rivoluzionaria sentenza numero 11504/2017, con la quale la Corte di cassazione ha abolito il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell'an dell'assegno di mantenimento lasciando spazio al nuovo requisito della non autosufficienza economica, diviene fondamentale comprendere come è possibile dare la prova di tale ultimo aspetto.
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I quattro indici di prova
La Corte di cassazione in tal senso è stata chiara: gli indici di prova utili ai fini di comprendere se da ora in poi l'ex avrà diritto o meno all'assegno divorzile sono quattro. Si tratta, più precisamente, di indici che orientano l'analisi in senso positivo e quindi di quelli da utilizzare per rispondere alla seguente domanda: l'ex è autosufficiente?
A tal fine, la prima prova da fornire ha ad oggetto il possesso di redditi di qualsiasi specie.
Occorre poi verificare l'eventuale possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, considerando però anche gli oneri e il costo della vita nel luogo in cui l'ex che chiede l'assegno risiede.
Il terzo indice di prova riguarda le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell'ex. Occorre, a tal proposito, tenere conto della salute, dell'età, del sesso. Bisogna poi avere riguardo anche al mercato del lavoro dipendente o autonomo.
Ultimo indice di prova dell'autosufficienza è rappresentato dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Chiaramente, se in alcuni casi la prova è agevole (si pensi all'indice citato per ultimo), in altri casi non lo è affatto (si pensi alle capacità e alle effettive possibilità di lavoro).
Per i figli il tenore di vita resta
Va precisato, in ogni caso, che tutto quanto sinora detto vale solo con riferimento all'ex coniuge e non con riferimento ai figli.
La portata rivoluzionaria della recente pronuncia della Corte di cassazione, infatti, riguarda solo l'assegno divorzile e non il mantenimento ai figli, ai quali i genitori, anche dopo il divorzio, dovranno continuare ad assicurare il tenore di vita che garantivano loro quando ancora rappresentavano una coppia.
Del resto, con riferimento ai figli è la legge stessa a fare espresso riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, affermando che lo stesso va mantenuto quando questi ultimi divorzino, si separino o cessino la loro convivenza.
Ciò si riflette, tuttavia, anche sul giudizio circa l'assegno divorzile, nel caso in cui l'ex che lo domanda è quello che convive con i figli. In tal caso, infatti, il giudice è chiamato a trovare un punto di equilibrio tra le due diverse modalità di determinazione del trattamento economico.
Data: 13/05/2017 22:00:00Autore: Valeria Zeppilli