L'evoluzione del bilancio d'impresa
Uno strumento di pubblico interesse per le decisioni economiche
di Chiara Ruggiero - Molto spesso si parla di evoluzione storica delle funzioni di bilancio, dovute soprattutto al continuo sviluppo delle aziende.
Il bilancio costituisce un modello, ossia una rappresentazione veritiera e semplificata, delle varie dinamiche gestionali dei valori economici finanziari.
Se da una parte si è assistito ad un continuo sviluppo dovuto anche alla riforma del diritto societario del 2003, resta salva la sua funzione principale che è: quella di informare i vari soggetti legati all'impresa.
Ma chi sono questi soggetti legati all'impresa?
1) azionisti
2) creditori
3) soggetti terzi
4) organi di governo aziendale
5) finanziatori
Come funziona la regolamentazione contabile per le imprese italiane?
Premettiamo che in Italia non abbiamo un unico organo ma vari organi differenti tra loro che ci vanno ad enucleare la nozione di redazione di bilancio.
Quali sono questi organi?
Una prima definizione la possiamo trovare attraverso il codice civile (artt. 2423 e 2423 bis) che ci vanno per sommi capi a spiegare le linee guida della struttura del bilancio (forma, contenuto).
L'Unione Europea, che mediante le varie direttive e regolamenti, fissa le regole per la redazione del bilancio che vengono recepite dai vari stati membri.
L'Organismo italiano di Contabilità (OIC) che tra i suoi principali compiti va ad emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci delle varie aziende private.
Lo IASB che va ad emanare i principi contabili IAS- IFRS.
La gerarchia delle norme di bilancio è formata da:
- Clausole generali (art 2423 c.c.)
- Postulati di bilancio (art 2423 bis)
- Principi contabili applicati (2426 c.c.)
In particolare ci soffermeremo sugli artt. 2423 e 2423 bis c.c.
La redazione del bilancio
L'art. 2423 del codice civile spiega i vari principi di sottoscrizione del bilancio.
Partiamo dal comma l che qualifica gli amministratori che all'interno della società possono essere sia in numero di uno (amministratore unico) o più (consiglio amministrativo) i quali hanno il compito di redigere il bilancio di esercizio che è costituito da:
1) stato patrimoniale
2) conto economico
3) nota integrativa
Il comma 2 spiega che il bilancio di esercizio deve essere redatto con "chiarezza" .
Più semplicemente: gli amministratori nell'andare a redigere questo documento, lo devono fare in modo semplice, chiaro, veritiero e corretto, in modo da riportare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della vita della società nel senso che i vari soggetti che lo vanno a visionare non devono avere difficoltà di comprensione, nella lettura.
La seconda parola chiave è "correttezza", che viene intesa come la volontà degli amministratori di sottoscrivere un bilancio veritiero che non vada a privilegiare nessun soggetto, ma tutti i vari soggetti legati all'azienda.
Ex art. 2423 co. lll : nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,devono essere necessariamente fornite informazioni complementari.
Ancora, ex art. 2423, co. lV, bisogna ricordare che restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Ex art. 2423 co. V, nell'ipotesi in cui l'applicazione di una disposizione delle norme successive risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la stessa non deve essere applicata.
La nota integrativa ha il compito di motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.
Nell'ipotesi in cui vi siano eventuali utili derivanti dalla deroga, essi devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
I principi da osservare nella sottoscrizione del bilancio
Se l' art 2423 c.c. ha spiegato i vari criteri di redazione di bilancio l'art. 2423 bis parla dei principi che devono essere osservati dagli amministratori per andare a sottoscrivere un bilancio:
1) la valutazione delle voci all'interno del documento deve essere fatta secondo chiarezza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ricordiamo che un'azienda per essere tale oltre ad effettuare uno scambio di prestazione di beni e servizi deve continuare nel tempo, e non esaurirsi in un unico ciclo produttivo;
2) all'interno del bilancio possono essere solo indicati in modo esclusivo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve sempre tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio;
4) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
In particolare, andiamo a citare una recente sentenza della Cassazione (Cass. n. 2758/2012, sotto allegata) secondo la quale il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio, ed il conseguente interesse ad impugnare la deliberazione che lo approva, sussiste anche allorché la società abbia perduto il proprio capitale e se il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato, dal momento che pure in presenza di una causa di scioglimento la partecipazione costituisce un bene nel patrimonio del socio e permane la struttura organizzativa della società ed i suoi organi, né cessa l'obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio, che, quindi, deve essere redatto secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge.
Chiara Ruggiero
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Data: 16/05/2017 15:00:00Autore: Chiara Ruggiero