Carta d'identità
- Carta d'identità: cos'è
- Come richiedere il rilascio della carta d'identità
- Validità della carta d'identità
- Rinnovo della carta d'identità
- Sostituzione della carta d'identità e duplicato
- Dichiarazione di volontà alla donazione degli organi
- Carta d'identità per i minori
- Carta d'identità elettronica
Carta d'identità: cos'è
La carta d'identità è un documento amministrativo in formato cartaceo, magnetico o informatico che attesta l'identità personale del titolare.
Ai sensi dell'art. 289 r.d. n. 635/1940, contiene la fotografia, le generalità, i connotati, i contrassegni salienti e la firma del soggetto a cui è rilasciata.
La carta d'identità consente l'identificazione del titolare e costituisce valido titolo per la libera circolazione dei cittadini italiani negli Stati membri dell'Unione Europea e il loro espatrio in altri Paesi con i quali l'Italia ha accordi internazionali, salvo che il titolare si trovi in una delle condizioni ostative al rilascio del passaporto previste dall'art. 3 L. n. 1185/1967. Può essere rilasciata anche agli stranieri residenti in Italia ma, in tal caso, la carta d'identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
La richiesta di esibire, utilizzare o copiare la carta d'identità è legittima solo se proveniente da autorità di pubblica sicurezza, pubblica amministrazione, gestori ed esercenti di pubblici servizi, altri soggetti previsti da leggi o regolamenti.
Titoli equipollenti alla carta d'identità
Ai sensi dell'art. 35 c. 2 d.p.r. n. 445/2000, nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titoli equipollenti alla carta d'identità si considerano tali il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Come richiedere il rilascio della carta d'identità
La carta d'identità viene rilasciata dall'ufficio anagrafe del comune di residenza del richiedente dietro presentazione dei seguenti documenti:
- valido documento di riconoscimento, in mancanza è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documento di identità valido;
- tre fotografie formato tessera (35x40 mm), frontali, a mezzo busto e a capo scoperto, su sfondo uniforme bianco o chiaro, recenti, uguali;
- per gli stranieri, l'attestazione di regolarità del soggiorno (comunitari) o il permesso di soggiorno (extra comunitari).
Il rilascio della carta d'identità avviene normalmente in tempo reale, in presenza di gravi e comprovati motivi, può essere richiesto anche dai cittadini non residenti e dagli iscritti nell'AIRE di altri Comuni, ma in questo caso i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente al rilascio del nulla osta del Comune di residenza o di iscrizione AIRE.
Validità della carta d'identità
In applicazione del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, la carta d'identità si rilascia fin dalla nascita. La validità temporale della carta d'identità, tuttavia, dipende dall'età anagrafica del titolare. In particolare, la validità è:
- decennale per i maggiori di diciotto anni;
- quinquennale per i minori dai tre ai diciotto anni;
- triennale per i minori di tre anni.
Come previsto dall'art. 7 d.l. n. 5/2012, la validità si estende sino alla data, corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista.
Proroga della carta d'identità
La validità della carta d'identità è stata estesa da cinque a dieci anni per effetto del d.l. n. 112/2008. Per tutte le carte d'identità rilasciate a partire dal 26 giugno 2003 (quindi in corso di validità all'entrata in vigore della norma e rilasciate nell'arco del quinquennio precedente alla stessa), è stata prevista la possibilità di proroga gratuita per mezzo dell'apposizione di un timbro da parte dell'ufficio competente.
Per i titolari del documento di identificazione rinnovato o da rinnovare è sempre possibile richiedere il rilascio di una nuova carta d'identità, la cui validità decennale decorre dalla data di nuova emissione.
Rinnovo della carta d'identità
A partire dal centottantesimo giorno antecedente alla sua data di scadenza, la carta d'identità può essere rinnovata. A tal fine, è sufficiente presentarsi all'ufficio anagrafe del comune di residenza muniti di tre fotografie in formato tessera (frontali, a mezzo busto e a capo scoperto, su sfondo uniforme bianco o chiaro, recenti, uguali) e della carta d'identità scaduta o in scadenza.
Se la carta scaduta o in scadenza non fosse più idonea all'identificazione del titolare è necessaria l'esibizione di altro documento di riconoscimento valido. Il rinnovo avviene immediatamente con il pagamento dei medesimi costi previsti per il rilascio
Vedi anche: Il rinnovo della carta d'identità
Il termine dei suddetti 180 giorni però non vale nell'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'art. 24 del decreto legge 76/2020 il quale prevede infatti che è possibile procedere al rinnovo prima dei 180 giorni che precedono la scadenza se si tratta di carte di identità rilasciate su supporto cartaceo o di carte di identità elettroniche rilasciate ai sensi DM dell'interno 8 novembre 2007, contenente le "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato sulla GU n. 261 del 9.11. 2007.
Sostituzione della carta d'identità e duplicato
La sostituzione della carta d'identità è prevista in caso di deterioramento mentre il rilascio di un suo duplicato per smarrimento o furto.
In entrambe le ipotesi, si ottiene all'ufficio anagrafe del Comune di residenza dietro presentazione di tre fotografie in formato tessera (frontali, a mezzo busto e a capo scoperto, su sfondo uniforme bianco o chiaro, recenti, uguali), un valido documento di riconoscimento e la denuncia di deterioramento, smarrimento o furto (nel caso di richiesta di sostituzione per deterioramento è sufficiente anche la sola carta d'identità deteriorata).
Dichiarazione di volontà alla donazione degli organi
In sede di rilascio o rinnovo della carta d'identità, ai cittadini maggiorenni è riconosciuta la facoltà di manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti. La volontà sulla sorte degli organi e tessuti post mortem si rende nota per mezzo di una dichiarazione espressa in apposito modulo e sottoscritta che si aggiunge, pertanto, alle altre modalità con cui è possibile manifestare la propria volontà sulla donazione degli organi (dichiarazione resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici e associazioni dei donatori; dichiarazione resa presso aziende sanitarie, aziende ospedaliere o ambulatori dei medici di medicina generale; dichiarazione resa presso i Centri Regionali per i Trapianti).
La dichiarazione avanti l'ufficiale dell'anagrafe nell'ambito del progetto "una scelta in Comune" viene resa in duplice copia (una destinata all'archivio, l'altra per il sottoscrivente) e i dati raccolti vengono trasmessi al Sistema Informativo Trapianti. La scelta così espressa è sempre modificabile e può essere riportata anche sulla carta d'identità del titolare ove questi ne faccia specifica richiesta.
Carta d'identità per i minori
In seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 è stato abolito il limite minimo d'età per il rilascio del documento d'identità, precedentemente fissato a quindici anni. Per il rilascio della carta d'identità individuale, il minore deve presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe del Comune di residenza insieme ai genitori muniti di documento di riconoscimento valido, o al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, con tre fotografie in formato tessera (frontali, a mezzo busto e a capo scoperto, su sfondo uniforme bianco o chiaro, recenti, uguali) ed, eventualmente, con il precedente documento di identità. La carta di identità del minore che abbia già compiuto dodici anni va sottoscritta dallo stesso.
Dal 26 giugno 2012, la carta d'identità individuale del minorenne è necessaria anche ai fini del suo espatrio, previo assenso di entrambi i genitori, del tutore (i cui nominativi possono essere indicati, a richiesta, nel documento) o del giudice tutelare. Se la contemporanea presenza di entrambi i genitori concordi ed esercenti la responsabilità genitoriale non è possibile, è sufficiente che il genitore presente disponga del documento di riconoscimento del genitore assente unitamente alla dichiarazione di assenso all'espatrio firmata da quest'ultimo.
Per i minori di anni quattordici l'espatrio è consentito a condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione all'espatrio, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori vengono affidati.
Carta d'identità elettronica
Il d.l. n. 78/2015 ha introdotto in forma generalizzata per tutto il territorio nazionale la carta d'identità in formato elettronico (CIE), destinata a sostituire completamente il tradizionale documento cartaceo. Si tratta di un documento su supporto plastico dotato di microchip contenente i dati del titolare, inclusi elementi biometrici oltre a fotografia e impronta digitale, che risponde agli standard internazionali di identificazione.
Il costo per il rilascio della carta d'identità elettronica è pari ad euro 16,79 per spese di emissione quantificate dal Ministero dell'Interno, a cui si aggiungono le spese di segreteria.
Il documento viene consegnato nel termine di sei giorni dalla richiesta.
Leggi anche:
- Carta identità elettronica: come richiederla
- Il rinnovo della carta d'identità
- La carta d'identità valida per l'espatrio
- Come fare il rinnovo della carta d'identità nel 2019
Data: 19/01/2023 08:00:00Autore: Laura Bazzan