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Il cyberbullismo è legge: cartellino giallo a chi offende online

Approvato all'unanimità dalla Camera il testo che mira a tutelare i minori dal fenomeno del cyberbullismo. In allegato le novità e il testo approvato


di Marina Crisafi – Il ddl sul cyberbullismo è legge. L'ok è arrivato all'unanimità ieri dalla Camera dei deputati (con 432 voti a favore e nessun contrario) dopo un percorso accidentato che ha visto il testo passare più volte dalle commissioni alle aule di palazzo Madama e Montecitorio.

La legge, frutto della mediazione e dei ritocchi avvenuti in aula, rispetto a un testo che voleva estendere le norme anche agli over 18 e al bullismo in senso ampio, è destinata essenzialmente ai minori e più che puntare sulla repressione e le sanzioni privilegia l'aspetto educativo e il ruolo della scuola e degli insegnanti, al fine di frenare un fenomeno in forte crescita come quello del cyberbullismo.

Ecco le novità:

L'identikit del cyberbullo

L'ordinamento si dota di una precisa definizione legislativa di cyberbullismo, inteso come qualsiasi "forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online (aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore) il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo".

Rimozione dei contenuti da Internet entro 48 ore

I soggetti tutelati, ossia i minori che abbiano compiuto 14 anni (nonché ogni genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) potranno chiedere al gestore del sito Internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso online, senza che sia necessario che le condotte integrino le fattispecie ex art. 167 del codice della privacy o quelle contenute in altre norme incriminatrici.

La rimozione deve essere eseguita entro 48 ore dall'istanza.

Il ruolo "preventivo" della scuola

La nuova legge istituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui faranno parte il garante per l'infanzia, diversi ministeri e le associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei minori.

L'obiettivo è quello di redigere delle apposite linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, tali linee dovranno prevedere una formazione specifica del personale scolastico, oltre alla promozione di un ruolo attivo degli studenti e misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

Il docente antibulli

Ogni istituto scolastico, inoltre, dovrà dotarsi di un docente "antibulli", ossia un insegnante con funzioni di referente e coordinatore per tutte le iniziative poste in essere contro il cyberbullismo. Nello svolgimento di tale ruolo, il docente dovrà collaborare con forze di polizia, associazioni e centri di aggregazione giovanile territoriali nei casi di necessità.

Le scuole inoltre sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, ai fini di un uso consapevole di internet, e salvo che il fatto non costituisca reato, i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo a danno degli studenti avranno il dovere di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e, se necessario, attivare azioni di carattere educativo.

Bulli, cartellino giallo del questore

Viene introdotta la procedura dell'ammonimento (analoga a quella dello stalking) ai minori di età superiore ai 14 anni che compiono atti di bullismo via web.

In tali casi, il questore convocherà il minore responsabile (accompagnato da almeno un genitore o d altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Questo finchè non sia stata presentata querela o denuncia (per i reati di diffamazione, minaccia, ecc.) commessi mediante internet.

Leggi anche: "Arriva il prof antibulli"

Data: 18/05/2017 22:00:00
Autore: Marina Crisafi