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Cnf: sospeso l'avvocato che ritarda a fatturare i compensi

Il codice deontologico obbliga l'avvocato ad emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi


di Lucia Izzo - L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 15 del codice di deontologia forense (ora 16 del nuovo codice), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale forense, nella sentenza n. 313/2016 (qui sotto allegata) pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 23 maggio. Il CNF si è pronunciato sul ricorso presentato da un avvocato a cui il competente COA aveva inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione a causa di sette diversi esposti e relativi procedimento aperti nei confronti del professionista.
Al professionista vengono contestati diversi episodi in cui sarebbe venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità impostigli dal codice deontologico, tra i quali emergono, ad esempio, il mancato pagamento di competenze a un collega da lui incaricato a svolgere attività professionale, la richiesta a un cliente delle somme per l'attività difensiva svolta senza dedurre gli importi (non fatturati) da questo versatigli, la richiesta ad altra cliente di somme asserendo, contrariamente al vero, che si trattava di somme richieste dal giudice come cauzione per la concessione di un sequestro di gioielli in possesso della donna.
Innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato impugna gli addebiti disciplinari a suo carico e su parte di questi viene prosciolto: infatti, il CNF rammenta che in qualità di giudice di legittimità e di merito, gli è consentito apportare all'eventuale inadeguata, incompleta o addirittura assente motivazione le integrazioni ritenute opportune e necessarie, in quanto il giudizio dinanzi al CNF non è limitato alla sola verifica della legittimità del provvedimento adottato dal C.O.A., bensì è esteso anche al merito.
Quanto a un capo di incolpazione in particolare, tuttavia, il Collegio ritiene di confermare l'addebito a carico del legale. Nei confronti di una cliente, infatti, il legale non aveva rilasciato le fatture relative all'acconto e al saldo da questa versatogli e aveva incassato il saldo delle sue prestazioni, comprensive di CPA e IVA, senza fatturare alcunchè.

Avvocati: necessario fatturare tempestivamente

Per il Collegio l'addebito è fondato: al proposito, va rammentato che l'art. 16 del nuovo codice deontologico impone all'avvocato il dovere di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia prodotto una fattura intestata alla cliente, ciò che appare rilevante è il comportamento successivo dell'incolpato che aveva omesso di depositare l'estratto autentico del registro delle fatture emesse nell'anno 2011, circostanza che avrebbe consentito di acquisire la certezza della emissione del documento fiscale.

Invero, il Consiglio territoriale con l'ordinanza resa nell'adunanza disciplinare aveva disposto l'acquisizione dei libri IVA relativi alle fatture prodotte dall'avvocato, ma questi depositava il solo registro delle fatture emesse nell'anno 2010 e ometteva, invece, di depositare l'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, né forniva alcuna giustificazione a fronte delle pressanti richieste del Presidente del COA, limitandosi a ripetere che il capo di incolpazione aveva per oggetto la omessa fatturazione, mentre lui aveva dimostrato di avere emesso la fattura.
Per il CNF, valutati gli elementi acquisiti al procedimento e, soprattutto, la omessa produzione dell'estratto autentico delle fatture emesse nel 2011, deve ritenersi fondata la responsabilità del legale per la violazione dell'art. 15 del previgente codice deontologico, oggi sanzionata dell'art. 16 del codice deontologico forense.
Tuttavia, poichè la sanzione disciplinare della cancellazione è stata eliminata, il CNF modifica la decisione impugnata applicando in luogo di questa quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici.
Data: 26/05/2017 18:50:00
Autore: Lucia Izzo