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Scout-speed: serve la contestazione immediata

Lo ricorda il GdP di Reggio Emilia, che ribadisce anche la necessità di idonea segnaletica


di Valeria Zeppilli – La giurisprudenza in materia di violazioni del codice della strada è già da tempo unanime nel sostenere che l'omessa o erronea indicazione in verbale dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata di una violazione rende il provvedimento sanzionatorio annullabile. In tal modo infatti, considerato che in forza di quanto previsto dall'articolo 200 C.d.S. la contestazione immediata è sempre preferibile, si violerebbe il diritto di difesa del sanzionato.

Lo Scout-speed richiede la contestazione immediata

Tale posizione è stata recentemente ribadita dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza numero 5416/2016 qui sotto allegata, con la quale è stato annullato un verbale per eccesso di velocità proprio per un'inesatta indicazione dei motivi per i quali la violazione non era stata tempestivamente contestata. I verbalizzanti, infatti, avevano giustificato tale circostanza affermando di aver eseguito il rilievo tramite un dispositivo che consente l'accertamento in tempo successivo, mentre, in realtà, si erano avvalsi di uno Scout-speed.

Per il Giudice di Pace, in particolare, questo sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica e, per tale motivo, si pone in contraddizione con quanto indicato nel verbale: l'accertamento in tempi successivi, infatti, è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout-speed.

Cartelli

Il Giudice ha inoltre precisato, in contrasto con quanto asserito dalla Polizia Municipale, che anche l'utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori necessita di essere preventivamente segnalato con cartelli idonei e ben visibili.

Insomma, grazie anche all'assistenza di Antonio Paribello, membro dell'associazione per la tutela dei cittadini che ha predisposto il ricorso, l'automobilista non dovrà pagare alcuna sanzione.

Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


Data: 03/06/2017 14:00:00
Autore: Valeria Zeppilli