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Possesso e detenzione

La differenza tra i due istituti del possesso e della detenzione alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità


Possesso

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Il possesso è una situazione di fatto che trova disciplina nel disposto dell'art. 1140 c.c. il quale prevede che "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa". Le parole impiegate dal legislatore si sono prestate a molteplici interpretazioni ed hanno offerto ai giudici di legittimità l'opportunità di addivenire a soluzioni nel tempo sempre più mirate ed orientate a dare piena attuazione al dettato legislativo. Attenendosi pedissequamente al dettato normativo si apprende che con l'impiego del termine possesso si fa riferimento ad un potere esercitato su un bene che corrisponde a quello dell'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale). Sempre per espressa previsione normativa il possesso può essere esercitato direttamente o per mezzo di altra persona, titolare del diritto di detenzione.

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Perdita del possesso

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Affinché possa parlarsi di possesso è necessario che sussistano simultaneamente in capo ad un medesimo soggetto due elementi, ovvero il corpus (materiale disponibilità del bene) e l'animus, inteso quale elemento soggettivo e teso ad individuare l'intenzione di esercitare sulla cosa un potere di fatto corrispondente ad un determinato diritto. Principio a lungo consolidato in dottrina è quello teso ad ammettere che per aversi possesso è necessario che sussistano simultaneamente entrambe le condizioni e di conseguenza il possesso si perde con il venir meno di una di esse.

Detenzione

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Con il termine detenzione si intende una situazione giuridica in virtù della quale un soggetto si pone in relazione materiale con una cosa con un particolare elemento soggettivo, ovvero l'animus detinendi, accompagnato dalla c.d. laudatio possessoris, ovvero il riconoscimento operato nei confronti di un altro soggetto come possessore della cosa. L'art. 1168 c.c. ammette all'esercizio dell'azione di reintegrazione finanche coloro i quali si pongano come detentori nei confronti di una cosa ma a condizione che non la detengano a titolo di servizio o di ospitalità ("L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità"). Con l'espressione detenzione per ragioni di servizio si intende un rapporto operato con la cosa che trovi scaturigine da un vincolo di subordinazione personale mentre per detenzione per ragioni di ospitalità si intende il rapporto che correla un soggetto con un bene a condizione che questi vi sia in contatto perché, in virtù di un rapporto personale, entri ad esempio nella casa di un'altra persona e ne disponga dei suoi beni. In questo caso il proprietario non si priva in alcun modo dei suoi diritti, lasciando a disposizione la cosa del suo ospite il quale, de plano, non ha alcun autorizzazione nei confronti della stessa.

Interversione del possesso

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Si tratta di un istituto che trova disciplina nel disposto dell'art. 1146 c.c. il quale dispone che "Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato". Attenendosi pedissequamente al dettato normativo si apprende che il possessore, possessore di un diritto reale su cosa altrui, non può usucapire se non abbia prima invertito il suo possesso. Parimenti, in relazione al rapporto tra detenzione e possesso, l'art. 1141 c.c., prevede che "Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale".

Giurisprudenza su possesso e detenzione

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In relazione al rapporto scaturente dalla promessa di vendita la Suprema Corte ha rilevato che "non v'è dubbio che con la promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, e che la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori: pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ." (Cassazione civile, sez. II, 14/03/2016, (ud. 10/02/2016, dep.14/03/2016), n. 4945). In ordine infine al possesso valido ad usucapionem la giurisprudenza ha rilevato come "Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto" precisando che "la mera consegna del bene dà luogo a detenzione presupponendo un "comodato", come da decisione delle S.U. (27 marzo 2008 n. 7930) nè si era verificato alcun atto di interversione".

Per approfondimenti vai alla guida La distinzione tra possesso e detenzione

Data: 05/06/2017 16:00:00
Autore: Daniele Paolanti