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Ore di riposo in condominio

Quali sono le ore destinate al riposo nei condomini? Esiste una disciplina legislativa al riguardo? Ecco cosa dicono la legge e la giurisprudenza


Quali sono gli orari di riposo in condominio

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Ci sono degli orari da rispettare nei condomini per consentire a chi vi abita di riposare in santa pace? La pacifica convivenza condominiale del resto, si sà, è un tema affrontato assai spesso dalla giurisprudenza. In più occasioni l'eccesso di rumori determina responsabilità di rilievo civile (immissioni) ma anche penale. A lungo dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sul tema della "soglia di normale tollerabilità". Le ore di riposo tuttavia si ascrivono in un discorso più complesso, poiché coinvolgono interessi di diverso rango tra i quali la premura, per il legislatore suprema, della tutela della salute.

I regolamenti condominiali

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Nell'affrontare questo tema occorre partire da un presupposto fondante: il regolamento del condominio, anche se non deve necessariamente prevedere le ore destinate al silenzio di fatto, molto spesso contiene regole orarie specifiche che stabiliscono in quali ore del giorno i condomini possono effettuare lavori che comportano comunque del rumore, così come, di conseguenza, orari in cui si deve dare priorità al riposo dei condomini.

In linea generale i regolamenti condominiali prevedono due diverse fasce orarie in cui fare silenzio: dalle ore 23.00 alle ore 8.00 per il riposo notturno e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 per il relax pomeridiano. ovviamente sono fasce indicative che possono variare ad esempio nel fine settimana e in base alle stagioni. In genere infatti, la stagione estiva, caratterizzata da giornate più lunghe, prevede soglie di tolleranza più ampia ai rumori, visto che è il periodo che coincide anche con le vacanze.

Ore di riposo in condominio: cosa dice la legge?

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Detto questo, nel silenzio della previsione regolamentare, non potrà che farsi riferimento alla disciplina codicistica e legale in tema di rumori e, sul punto, l'art. 844 c.c. è illuminante nel prevedere che non possono essere vietate immissioni rumorose se queste non superino la normale tollerabilità.

Cosa prevede dunque il codice con riferimento alle ore di silenzio nel condominio? La risposta è presto data: nulla. Laddove il regolamento condominiale nulla disponga al riguardo si dovrà fare inequivocabilmente riferimento alla disciplina legale, ma teso che questa non dispone quali siano le ore destinate al silenzio, dovrà rilevarsi che anche per questa specifica ipotesi si dovrà fare riferimento al criterio della normale tollerabilità.

Soglia normale tollerabilità rumori

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Posta la premessa di cui sopra, possiamo ora rilevare come non esista un criterio univoco che consenta di addivenire alla determinazione di quale sia la soglia della normale tollerabilità, atteso che il giudice, chiamato a dirimere una controversia avente l'oggetto de quo, dovrà valutare plurimi aspetti, tra i quali la collocazione dell'immobile ad esempio (non potrà trattarsi alla stessa, stregua ovviamente, un'unità immobiliare che si trovi al centro di una zona trafficata rispetto ad una che abbia una posizione più isolata), ma anche le ore in cui il rumore è prodotto (la comune sensibilità è tendenzialmente proclive a valutare come intollerabili alcuni rumori se prodotti nelle prime ore del mattino, o nel primo pomeriggio oppure nella tarda notte, poiché si ritiene che quelle ore siano destinate al riposo), per non parlare della destinazione (un'unità commerciale avrà senza dubbio una soglia più elevata).

La Cassazione sui rumori in condominio

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Di seguito cosa ha affermato la Cassazione civile e penale sui rumori in condominio:

Limite di tollerabilità delle immissioni rumorose

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. Occorre a tal fine considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità) (Cassazione civile n. 28201/2018).

Reato di disturbo del riposo delle persone in condominio

In relazione alla configurabilità del reato contestato occorre ricordare che è approdo consolidato che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali, secondo la valutazione di fatto inequivocabilmente rimessa al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità, da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate. Indeterminatezza che non esclude affatto che possa trattarsi dì una cerchia ristretta di soggetti come accade nel caso di un condominio in cui la condotta penalmente rilevante è configurata dalla produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante o adiacente la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio" (Cassazione penale, n. 4342/2022).
Data: 07/02/2023 09:00:00
Autore: Daniele Paolanti