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Moglie uccisa: anche il PM è responsabile

Se ignora le precedenti querele della donna la sua omissione può rappresentare una grave violazione di legge commessa con negligenza inescusabile


di Valeria Zeppilli – Il Tribunale di Messina ha assunto la linea dura nei confronti dei PM: con la sentenza del 30 maggio 2017 (qui sotto allegata), infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare 259.200 euro agli orfani di una donna, uccisa dal marito.

La vicenda

Alla base della condanna, vi è la triste storia della madre dei piccoli che, nel giro di un anno, aveva presentato alle autorità competenti ben dodici querele nei confronti del marito, denunciando le aggressioni, le minacce e le violenze fisiche subite. La procura, però, aveva omesso di porre in essere i dovuti atti di indagine che avrebbero neutralizzato la pericolosità sociale dell'uomo tanto che, alla fine, la donna era stata uccisa.

Il Tribunale di Messina, nella sentenza, ha compiuto un'attenta disamina di tutte le querele presentate dalla donna, concludendo che solo rispetto ad alcune sia possibile ravvisare una sostanziale inerzia dello Stato, essendo le stesse tali da far ragionevolmente presagire un intento, se non omicida, quanto meno di violenza in danno della vittima.

La violazione dell'art. 112 Cost. non basta per la responsabilità

Posta la violazione dell'articolo 112 della Costituzione, che pone in capo al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, il Tribunale ha tuttavia precisato che la violazione di tale obbligo non è sufficiente per affermare la responsabilità, la quale richiede invece l'accertamento del nesso causale tra l'omissione e il danno.

A tal fine, quindi, è fondamentale compiere un giudizio probabilistico che accerti l'idoneità della condotta omessa a impedire il verificarsi del fatto che ha cagionato l'evento dannoso. Proprio compiuto tale giudizio, i giudici, nella sentenza in commento, hanno concluso che nella condotta dei magistrati della Procura della Repubblica interessata sia rinvenibile la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge numero 117/1988: gli stessi, infatti, non avendo disposto nessun atto di indagine e non avendo adottato nessuna misura volta a neutralizzare la pericolosità dell'uomo, hanno commesso una grave violazione di legge con negligenza inescusabile.

No al danno non patrimoniale

Accertata la responsabilità dei magistrati, il Tribunale di Messina ha tuttavia escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale. Al caso di specie, infatti, si applicano le regole sulla responsabilità civile antecedenti l'ampliamento operato dalla legge numero 18/2015, che non è applicabile retroattivamente, con la conseguenza che l'unico danno risarcibile è quello di carattere patrimoniale.

Concretamente, nel caso di specie, il danno derivante ai figli della donna uccisa dal mancato godimento di una porzione di reddito percepito dalla madre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, quantificato, come detto, in 259.200 euro.

Data: 14/06/2017 20:00:00
Autore: Valeria Zeppilli