L'individualizzazione del trattamento penitenziario
Dott.ssa Rosa Valenti - L'individualizzazione del trattamento penitenziario rappresenta il presupposto dell'osservazione scientifica della personalità, ossia il metodo scientifico con cui favorire il reinserimento sociale dei condannati attraverso la rimozione o quanto meno l'attenuazione del disadattamento sociale che ha portato il detenuto a porre in essere la condotta criminosa.
Trattamento penitenziario e bisogni della personalità del condannato
"Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati e´predisposta l´osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale. L´osservazione è compiuta all´inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell´osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e´compilato il relativo programma, che e´ integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell´ esecuzione". (Art.13 L. 26 Luglio 1975, n. 354).
Il trattamento individualizzato per il condannato
L´osservazione di cui all´articolo 13 O. P. ha lo scopo di rilevare le cause di disadattamento sociale ed offrire al G.O.T. (Gruppo Osservazione e Trattamento) gli elementi necessari per formulare un programma di trattamento individualizzato per il condannato ed individuare in via definitiva l´istituto penitenziario a cui assegnare il detenuto.[1] L´articolo 13 deve leggersi altresi´in relazione all´articolo 28, D.P.R. 30.06.2000, n.230 secondo cui "l´ osservazione scientifica della personalita´ e´ espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza" e all´articolo 27, D.P.R. 30.06.2000 n.230 secondo cui l´osservazione scientifica della personalita´ ha lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all´instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell´osservazione si provvede all´acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l´internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere e sull´eventuale azione di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. I colloqui sono pertanto finalizzati a stimolare una "revisione critica" della condotta antigiuridica posta in essere.
Il programma individualizzato di trattamento penitenziario
Il programma individualizzato di trattamento viene compilato nel termine ordinatorio di nove mesi e si conclude con la "relazione di sintesi" in cui viene indicato il relativo programma individuale di trattamento ossia la proposta in ordine al percorso penitenziario conforme al condannato o internato. La compilazione del programma e´effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell´istituto e composto dal personale e degli esperti che hanno svolto le attivita´di osservazione. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. (Art. 29 D.P.R. 30/06/2000 n. 230). La circolare 3593/6043 del 9.10.2003 individua i soggetti che fanno parte del gruppo di Osservazione e Trattamento; si tratta di coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (quali operatori di polizia penitenziaria, assistente sociale, l´esperto, l´insegnante, il medico, il volontario) con il coordinamento dell´educatore. La proposta individualizzata di trattamento puo´prevedere delle misure alternative alla detenzione quali: l´affidamento in prova al servizio sociale (art.47, L.26.07.1975, n.354); la detenzione domiciliare (art. 47 ter, L. 26.07.1975, n. 354); regime di semiliberta´(art. 48-50 L.26.07.1975, n.354); liberazione anticipata (art.54.L.26.07.1975, n.354); lavoro all´esterno (art.21 L.26.07.1975, n.354); permessi premio (art.30 ter., L.26.07.1975, n.354). Il programma di trattamento contenente un´ipotesi di "trattamento intra o extra murario" viene trasmesso al magistrato di sorveglianza che l´approva con decreto, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell´internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. (Art. 69, L.26.07.1975, n.354 comma 5).
Il patto trattamentale sottoscritto dal detenuto
Nella circolare 394105 del 9.10.2003 vengono individuati due aspetti determinanti dell´attivita´ di osservazione e trattamento ossia il "progetto pedagogico annuale" dell´ istituto cioe´ l´insieme delle attivita´ volte a favorire il recupero dei condannati ed programma di trattamento individualizzato in cui viene reso noto per la prima volta il c.d "patto trattamentale" che viene sottoscritto dal detenuto in presenza del direttore. Attraverso il consenso del detenuto si intende incentivare la responsabilita´ e l´accettazione del detenuto nei confronti del suo percorso rieducativo. In questo quadro normativo assume particolare importanza le attivita´svolte all´interno dell´Istituto penitenziario ossia attivita´culturali, ricreative, sportive nonche´ i contatti con l´esterno ed in particolar modo con la famiglia. Inoltre, ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilita´, al condannato e all´internato e´assicurato un lavoro.
La circolare Amato
In questo contesto diverso risulta l´intento della circolare Amato n.3233/5683 del 1987 dal titolo :"tutela della vita e della incolumita´fisica e psichica dei detenuti e degli internati" istitutiva del servizio "nuovi giunti". Tale servizio prevede gli esperti in psicologia o criminologia clinica ex art. 80 L.354 del 1975, svolgono un colloquio con il nuovo/a giunto/a nell´istituto penitenziario nello stesso giorno di ingresso e prima dell´assegnazione al fine di verificare il livello di rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o sugli altri detenuti.
La prognosi della predisposizione suicidiaria del "nuovo giunto" dovra´essere descritta in una relazione, in tre copie, da allegare oltre che alla cartella personale del soggetto, anche alla cartella sanitaria ed una copia consegnata all´Ispettore di Sorveglianza. La valutazione del rischio suicidio si articola sui seguenti giudizi: minimo- basso- medio- alto- altissimo. Il servizio si rivolge non solo ai soggetti che entrano in carcere dallo stato di liberta´ma anche a quei soggetti che provengono da altro istituto e sono assegnati per il trasferimento temporaneo o definitivo. Ai fini di una valutazione del detenuto o internato gli strumenti usati dallo psicologo sono il colloquio e la somministrazione di test e questionari. Il servizio nuovi giunti non rientra nell´osservazione scientifica della personalita´di cui all´art. 13 della Legge 354 del 1975, poiche´si tratta di un tipo di intervento di trattamento penitenziario ai fini della tutela dell´incolumita´fisica e psichica della popolazione penitenziaria.
[1] L´articolo 28 D.P.R. 30.06.2000, n.230, comma 3 prevede che „l´osservazione e´condotta dal personale dipendente dell´amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell´articolo 80 della legge.(Si tratta di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto la responsabilita´del Direttore dell ´Istituto e sono dal medesimo coordinate.
Data: 18/06/2017 12:00:00Autore: Rosa Valenti