Figli: vanno mantenuti oltre la laurea triennale
Avv. Avoni Stefania - La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10207 del 26 aprile 2017, ha respinto il ricorso promosso da un padre che richiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno mensile disposto a suo carico dalla sentenza di divorzio a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, adduceva che la figlia, sebbene avesse manifestato l'intenzione di proseguire gli studi universitari, doveva ritenersi economicamente indipendente per aver oramai conseguito la laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari e per aver rifiutato un'offerta lavorativa.
Il mantenimento del figlio maggiorenne
La Cassazione, confermando il ragionamento giuridico espresso dai giudici di merito, ha ribadito innanzitutto che la prova della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne, con conseguente cessazione dell'obbligo di suo mantenimento, va provata dal genitore obbligato a corrispondergli l'assegno mensile.
Ciò detto, primaria rilevanza assumono le aspirazioni del figlio.
Il giudice del merito, al fine di accertare la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, è tenuto infatti, secondo il suo prudente apprezzamento, a valutare il raggiungimento da parte dell'avente diritto di un livello di professionalità consono al relativo percorso formativo, alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Altri fattori che vanno considerati sono l'età e la concreta ricerca di un'occupazione lavorativa ad opera del beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Non è, tuttavia, ammissibile la protrazione di tale obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Calati tali principi nel caso di specie, la Corte di legittimità ha statuito che la scelta della ragazza di proseguire il proprio percorso di studi, in relazione alla sua età ed alle condizioni economiche dei di lei genitori, è ragionevolmente finalizzata all'intenzione di inserirsi in una realtà lavorativa il più possibile corrispondente alle proprie inclinazioni personali. Né è provato il rifiuto manifestato dalla ragazza di una concreta opportunità lavorativa.
Mantenimento, oltre la laurea triennale
Il rifiuto, espresso dal figlio maggiorenne non autosufficiente, di un lavoro occasionale così come la sua manifestata volontà di proseguire gli studi universitari per ulteriormente specializzarsi al fine di ricercare un'occupazione il più vicina possibile alle proprie aspirazioni, se compatibile con le disponibilità economiche della famiglia, non fa venir meno per il genitore obbligato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Data: 25/06/2017 19:10:00Autore: Stefania Avoni