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Responsabilità medica: verso il lodo arbitrale obbligatorio

La proposta del presidente della camera arbitrale italiana che potrebbe aiutare a ridurre il proliferare del contenzioso


di Valeria Zeppilli – Il contenzioso, in ambito di responsabilità medica, è da tempo alle stelle: sono molti i pazienti che, di fronte a un esito poco favorevole di una terapia o di una cura medica, decidono di rivolgersi alla giustizia per far valere i propri diritti. Anche se in diversi casi le loro doglianze sono fondate, solo altrettante le ipotesi in cui le possibilità di esito vittorioso sono scarse ma l'avvio del giudizio è comunque incoraggiato dall'assenza di oneri economici preliminari consistenti.

Clausola arbitrale

Come riportato da Quotidiano Sanità, la Camera Arbitrale Italiana, a tal proposito, ha fatto una proposta particolare con il fine di tentare di ridurre la litigiosità: quella di inserire una clausola arbitrale nel consenso informato che il paziente rilascia alla struttura sanitaria prima di sottoporsi a un trattamento. Anche all'interno delle polizze che devono sottoscrivere medici e strutture sanitarie, poi, si potrebbe introdurre una previsione che subordini l'operatività della copertura all'emissione di un lodo arbitrale oltre che alla emissione di una sentenza di un tribunale civile.

Pregi e ombre dell'arbitrato

Si tratta, evidentemente, di una strada che, se adeguatamente tracciata, potrebbe aiutare la giustizia a divenire effettivamente tale.

Ci sono però delle paure che allontanano i cittadini dalle procedure arbitrali e che sono, sostanzialmente, quelle sull'effettiva indipendenza, imparzialità e competenza degli arbitri oltre che quelle sul costo del procedimento. Paure rispetto alle quali, tuttavia, almeno la Camera Arbitrale Italiana ritiene di poter dare opportune garanzie.

A fronte di tali ombre, ci sono poi numerosi pregi dell'arbitrato, a partire dai tempi che sono certi e molto più brevi rispetto a quelli della giustizia ordinaria civile: per l'emissione di un lodo arbitrale servono al massimo 240 giorni. Peraltro, il lodo ha la medesima efficacia di una sentenza emessa dal giudice ordinario.

Che sia questo il futuro in materia di responsabilità medica?

Data: 24/06/2017 12:30:00
Autore: Valeria Zeppilli