Animali: in arrivo pene più severe per chi li maltratta
di Marina Crisafi - Per casi come quello del cane Angelo, ferocemente maltrattato e ucciso, non possono bastare, "per la gravità del reato commesso e in considerazione dell'efferatezza e dell'incrudelimento contro un cane indifeso" delle punizioni "così blande". Così, Paolo Bernini, deputato M5S, in un post sul blog delle Stelle, primo firmatario del ddl che inasprisce le pene per il maltrattamento degli animali.
I 4 responsabili sono stati condannati infatti nei giorni scorsi dal giudice di Paola al massimo della pena, "i sedici mesi previsti attualmente dal nostro codice penale – tuttavia - convertiti con la condizionale in sei mesi di servizi socialmente utili presso un canile". Da qui l'impegno concreto ad introdurre "pene più severe" con una proposta di legge che volendo potrebbe essere "approvata in una settimana".
Carcere duro per chi maltratta gli animali, al via l'esame della proposta
Il ddl, presentato nei mesi scorsi che domani approda all'esame della commissione giustizia della Camera, introduce infatti una serie di modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di reati contro gli animali. A partire dall'inasprimento delle sanzioni (sia nel minimo che nel massimo) per i reati già previsti, in conformità a quanto già avviene in altri Paesi europei, sino alla previsione di una serie di sanzioni accessorie e all'introduzione di nuove fattispecie di delitti, come il maltrattamento sessuale di animali e quello "colposo", per chi, per esempio, lascia il proprio animale in macchina.
Viene inoltre modificato lo stesso titolo IX-bis del codice penale sui delitti contro il sentimento degli animali, espungendo il riferimento stesso al "sentimento" come bene da tutelare e "individuando – si legge nella relazione al testo – una tutela diretta in favore dell'animale in quanto esso stesso vittima dei delitti".
Vediamo nel dettaglio le novità del disegno di legge.
Inasprimento delle pene per uccisione e maltrattamenti
Sono innalzate, in maniera proporzionale, le sanzioni di cui agli articoli 544-bis (uccisione di animali), 544–ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), con punibilità estesa anche agli spettatori, 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali), con punibilità estesa anche ai finanziatori oltre che agli organizzatori, e, infine, 544-sexies (confisca e pene accessorie), al quale, viene aggiunta l'interdizione dalla professione per il veterinario che abbia commesso delitti contro gli animali.
Le nuove fattispecie di reato
Per quanto riguarda l'introduzione di nuove fattispecie, il ddl, modifica l'art. 544-ter, rendendo reato di maltrattamento di animali anche la sottoposizione degli stessi "a sevizie di carattere sessuale". Vengono introdotti inoltre i nuovi articoli 544-septies e 544-octies, volti, rispettivamente, a contrastare la distruzione o uccisione di specie protette e l'uso di esche avvelenate. Il successivo nuovo art. 544-novies detta, inoltre, per i delitti contro gli animali, alcune circostanze aggravanti, quali ad esempio, l'aver agito in presenza di minori, l'aver agito a scopo di lucro, ovvero con modalità particolarmente efferate o con crudeltà. Infine, l'art. 544-decies prevede, per le ipotesi di maltrattamento di animali o uccisione di specie protette, una circostanza attenuante se il colpevole ha agito con "colpa".
Il furto aggravato su animali domestici
Viene previsto anche dal ddl l'inserimento di una nuova circostanza aggravante del furto (art. 625 c.p.), se il fatto è commesso sugli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
La confisca in caso di abbandono
Il ddl inasprisce altresì le pene per la contravvenzione di abbandono di animali, prevedendo che la fattispecie sia integrata anche quando non si applichino i più gravi reati di lesioni personali colpose o omicidio colposo. Aggiunge inoltre due commi all'art. 727 c.p., nei quali vengono disposte, nell'ipotesi di condanna per abbandono, una serie di pene accessorie (dalla confisca dell'animale alla sospensione per il reo dell'attività di caccia, trasporto, commercio, veterinaria, circense, ecc.
L'arresto facoltativo in flagranza
Il ddl modifica anche il codice di procedura penale. Nello specifico, per i delitti suddetti (ex titolo IX-bis del libro secondo del codice penale) viene disposto l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Viene introdotto, inoltre, l'articolo 254-ter che indica la procedura per il sequestro di animali vivi in conseguenza di un procedimento per i reati contro gli animali nonché del traffico illecito di animali da compagnia (anch'esso oggetto di modifiche della pdl) e che (al comma 4) prescrive che le spese del procedimento (e le pene accessorie) sono sempre dovute in caso di decreto penale di condanna per i reati indicati.
Il traffico illecito degli animali di compagnia
Il testo della proposta detta modifiche anche alla legge n. 201/2010 in materia di protezione degli animali da compagnia. Vengono modificate in particolare le disposizioni sul contrasto del traffico illecito di questi ultimi, stabilendo che il reato si integra quando si avverano le seguenti condizioni: l'animale sia privo di sistemi di identificazione individuale, delle certificazioni sanitarie e non sia munito, ove richiesto, di passaporto individuale.
Viene stabilito che ai fini della confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per il reato, si aggiunga, oltre alla condanna e al patteggiamento, anche il decreto penale di condanna. Viene innalzato altresì il periodo di sospensione delle attività del colpevole fino a cinque anni, se costui opera nel trasporto, nel commercio o nell'allevamento, ovvero nella caccia o nel mondo circense. In caso di recidiva, l'interdizione diventa perpetua.
Vengono previsti poi articoli ad hoc per i veterinari: i quali, in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale di condanna, saranno interdetti (temporaneamente o perpetuamente) dalla professione o dal pubblico ufficio. Vengono triplicate, infine, le sanzioni per il reato di introduzione illecita di animali da compagnia e inasprite le corrispettive sanzioni amministrative ed accessorie.
Reati contro gli animali nelle banche dati della polizia
L'art. 7 della pdl, infine, prevede che i reati commessi contro gli animali siano inseriti nelle banche dati delle forze dell'ordine, in una specifica sezione suddivisa nelle rispettive categorie (abbandono, abuso, torture, ecc.).
Data: 26/06/2017 22:50:00
Autore: Marina Crisafi