Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Fisco: a rischio gli atti con firma digitale?

Il CAD esclude dal suo campo di applicazione le attività e le funzioni ispettive e di controllo fiscale


di Valeria Zeppilli – Gli atti dell'Agenzia delle entrate sono sempre più spesso firmati digitalmente, ma tale prassi è legittima?

I dubbi, sollevati da Il Sole 24 Ore, si stanno diffondendo in considerazione del fatto che il codice dell'amministrazione digitale ha escluso espressamente dal suo campo di applicazione le attività e le funzioni ispettive e di controllo fiscale. Peraltro, il CAD prevede anche che i documenti che sono sottoscritti digitalmente siano inviati tramite posta elettronica certificata e con un formato che è la stessa legge a prevedere, mentre l'Agenzia delle entrate sta inviando ai contribuenti atti come avvisi di accertamento, atti di recupero crediti e così via, firmati in maniera digitale ma in formato cartaceo. Del resto, la notifica via p.e.c. diventerà concreta solo a partire dal prossimo primo luglio.

QR code

A mettere in dubbio la validità di alcuni degli atti dell'Agenzia delle entrate si aggiunge peraltro un ulteriore tassello: il QR code.

I più recenti atti, infatti, contengono tale codice e la possibilità, per il suo tramite, di accedere direttamente a una pagina web, il cui link deve comunque essere indicato anche esso separatamente sull'atto. Per espressa previsione dell'articolo 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005 il QR code "sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale" e rende impossibile richiedere la produzione di un'altra copia analogica del medesimo documento informatico con sottoscrizione autografa.

Tuttavia, anche in questo caso non può non rilevarsi l'inapplicabilità del CAD alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale sancita dall'articolo 2, comma 6, del codice: di conseguenza, utilizzare queste procedure è una prassi la cui conformità alla legge sta facendo sorgere non pochi dubbi.

Il provvedimento del 2 novembre 2010

Le perplessità sinora descritte non trovano una giustificazione neanche nella possibilità di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, che era stata prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2010. Essa, infatti, riguardava solo gli atti prodotti da sistemi automatizzati e di carattere seriale, quindi, ad esempio, quelli relativi alle concessioni governative, ai canoni di locazione non dichiarati, alle tasse automobilistiche e così via.

Le incertezze circa la validità di alcuni atti dell'Agenzia, insomma, si stanno diffondendo a macchia d'olio e richiedono indubbiamente degli approfondimenti.


Data: 27/06/2017 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli