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I cani possono giocare nel giardino condominiale

La delibera non comporta modifica della destinazione d'uso e non richiede pertanto le maggioranze previste dall'art. 1117-ter c.c.


di Valeria Zeppilli – La delibera condominiale che stabilisce che i cani possono giocare nel giardino condominiale non comporta una modifica della destinazione d'uso dello spazio verde comune e, pertanto, non necessita della stringente maggioranza che sarebbe richiesta se fosse vero il contrario, ovverosia quella dei quattro quinti dei partecipanti al condominio e dei quattro quinti dei millesimi.

L'innovazione non è illegittima

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza numero 6659/2017, sancendo la legittimità della delibera con la quale, in un condominio, si era stabilito che i cani potessero accedere al cortile condominiale, a fronte di una precedente disposizione del regolamento che proibiva agli stessi di transitarci per la loro passeggiata igienica.

Per il giudice non si tratta certo di un'innovazione tale da modificare la destinazione d'uso del cortile e, pertanto, non è illegittima anche se non è stata presa con le regole di cui all'articolo 1117-ter del codice civile.

Il regolamento comunale non c'entra

Nel caso di specie, il condomino che non aveva gradito la novità, aveva tentato anche di far leva sul regolamento di Roma Capitale in forza del quale l'accesso ai cani è vietato nel raggio di cento metri dagli spazi attrezzati per bambini. Tuttavia, la delibera aveva ad oggetto un giardino privato condominiale e, pertanto, restava fuori dal campo di applicazione del regolamento comunale.

I rischi igienici

Il Tribunale ha comunque condiviso le paure del condomino sui rischi igienici della nuova decisione, che potrebbero ostacolare il godimento dell'area, specie da parte dei bambini.

Tuttavia, le soluzioni da adottare per stare tranquilli sono diverse: si potrebbero installare delle telecamere o si potrebbe ricorrere ai rimedi civilistici e addirittura penalistici per i proprietari di animali che adottano comportamenti sconvenienti.

La delibera condominiale, però, resta: non si tratta di un'innovazione illegittima.

Data: 29/06/2017 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli