Arriva la tabella unica per il danno non patrimoniale
di Valeria Zeppilli – Il DDL concorrenza ha avuto finalmente il via libera della Camera e ora si appresta a tornare in Senato per il sì definitivo.
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Tra le diverse novità in esso contenute (v. testo allegato) vi è anche la previsione di una tabella unica nazionale per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità, introdotta con una modifica dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private.
Diritto al risarcimento
Il DDL, più precisamente, introduce una delega per la predisposizione di tale tabella, pensata con il fine di garantire che le vittime dei sinistri stradali godano di un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi che gravano sia sui consumatori che sul sistema assicurativo. A doversi occupare della tabella sarà il Presidente della Repubblica, che vi provvederà con decreto da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DDL, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.
La tabella si applicherà esclusivamente ai sinistri e agli eventi che si verificheranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Oggetto della tabella
La tabella riguarderà le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti percentuali, stabilendo il valore pecuniario che dovrà essere attribuito a ogni singolo punto di invalidità, considerando anche i coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto danneggiato.
Criteri e principi
Nella nuova formulazione dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private pensata dal DDL, la realizzazione della tabella è subordinata al rispetto di specifici principi e criteri, ai quali ci si dovrà attenere anche tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ad esempio, si specifica che per danno biologico dovrà intendersi la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane del danneggiato e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita, con la precisazione che lo stesso di configura a prescindere da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
La nuova norma stabilisce, poi, che la tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile, influenzata dall'età e dal grado di invalidità del danneggiato e detta indicazioni precise sulla determinazione del valore economico del punto.
Aspetti dinamico-relazionali
Il risarcimento del danno calcolato sulla base della futura tabella unica nazionale potrà poi essere aumentato al massimo del 30% se la menomazione accertata incide su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona, che però siano documentati e accertati obiettivamente e previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice.
Con tale aumento, l'ammontare complessivo del risarcimento del danno sarà esaustivo di quello conseguente alle lesioni fisiche.
Data: 01/07/2017 22:00:00Autore: Valeria Zeppilli