Condominio: addio al barbecue fisso se non rispetta le distanze
Per la Cassazione se equiparato a un forno a legna vige una presunzione di nocività del manufatto
di Lucia Izzo - Per la costruzione di forni e camini, categoria in cui possono rientrare anche i barbecue fissi, devono essere osservate le distanze regolamentari affinché si possano evitare danni alla salute dei vicini. La "nocività" in tal caso è infatti presunta.
La vicenda
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione II Civile, sentenza n. 15246/2017 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento a pian terreno evocato in giudizio dal vicino. Quest'ultimo, abitando al primo piano, contestava il mancato rispetto delle distanze legali di un barbecue che il condomino aveva costruito a circa un metro di distanza dalle sue finestre.
I giudici di merito accoglievano la domanda ex articolo 890 c.c. proposta dal vicino e condannavano il proprietario ad astenersi dall'utilizzare la costruzione a uso barbecue, in quanto fonte di nocive e fastidiose immissioni di fumo e odori nel soprastante appartamento, rilevando che alcune finestre dell'appartamento dell'attore si trovavano a minima distanza (da meno di un metro a due metri circa) dal comignolo del manufatto del convenuto.
Anche il ricorso in Cassazione, tuttavia, si traduce per un nulla di fatto: inutile per il ricorrente eccepire che, laddove non esistano norme regolamentari in tema di distanze per la messa in opere di camini (come nel caso di specie), la presunzione di nocività e pericolosità non sia assoluta, ma superabile ove si dimostri che nel caso concreto non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino.
Per gli Ermellini, invece, l'art. 890 c.c. afferma che chi presso il confine vuole fabbricare forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Barbecue fisso e presunzione di pericolosità
Tale articolo per i giudici va quindi letto nel senso di considerare le cose espressamente elencate come gravate da una presunzione assoluta di nocività o pericolosità. I giudici di merito hanno qualificato il barbecue come un forno e rilevato che il comignolo del manufatto in muratura si trovava a una distanza minima da meno di un metro a due metri circa da alcune finestre del soprastante appartamento mentre, secondo la CTU, il barbecue sarebbe dovuto essere collocato a non meno di 5-6 metri dalla proprietà del resistente.
Il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima.
Anche in difetto di una disposizione regolamentare, spiega la Cassazione, si ha sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
Come rilevato dalla Corte d'Appello, rientra nel comune buon senso e nelle nozioni di comune esperienza che il carbone a legna sia nocivo e che, dalla sua bruciatura, si sviluppi una sostanza cancerogena, come confermato dall'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro che, nel 2010 l'Agenzia, ha inserito il fumo di legna tra i possibili agenti cancerogeni.
Autore: Lucia Izzo