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Divorzio: addio all'assegno per la ex disoccupata

Per la Corte d'Appello di Salerno, il matrimonio non è una strada per sistemarsi a vita e va provata la non autosufficienza economica


di Lucia Izzo - Il matrimonio non è un modo per "sistemarsi a vita" e laddove cessi l'unione di affetti vengono meno anche gli effetti patrimoniali del vincolo coniugale, a meno che il partner non dimostri di non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati al suo sostentamento e non per sua colpa.

Il matrimonio non è una strada per sistemarsi a vita

È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Salerno (pres. Bruno de Filippis, rel. Marina Ferrante) con la sentenza n. 29/2017 che si inserisce nel solco dell'eccezionale posizione presa dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita).
La Corte territoriale ha negato alla ex moglie il richiesto contributo divorzile, già negatole in primo grado, nonostante il suo status di disoccupata. Tale condizione, secondo il Collegio, non è sufficiente a fondare l'onere contributivo di controparte, poichè alla cessazione degli effetti civili dell'unione corrisponde il venir meno anche dei legami patrimoniali.
Per ottenere la modifica delle condizioni economiche, la donna avrebbe dovuto provare lo squilibrio a suo svantaggio rispetto all'assetto di rapporti antecedente lo scioglimento del matrimonio. Ciononostante, nel caso di specie tale prova non risulta fornita.
Lo status di disoccupata, infatti, non vale di per sé a giustificare l'onere a carico dell'ex, in quanto bisogna tener conto di altri fattori ad esempio l'età e le capacità di lavoro che consentirebbero di trovarsi un'occupazione.
In sostanza, si deve dimostrare che sussistono tutta una serie di elementi, sotto il profilo individuale e ambientale, i quali configurano l'impossibilità di trovare un'adeguata fonte di reddito. Nel caso di specie, invece, l'ex marito ha concretamente documentato la sua ridotta capacità di procurarsi entrate, evitando così l'ulteriore esborso a suo carico.

Cassazione: valutare indipendenza o autosufficienza del coniuge

La giurisprudenza di legittimità ha di recente posto l'attenzione sul divorzio come modalità di estinzione del matrimonio non solo quanto allo status dei coniugi, che tornano ad essere singoli, ma anche sui preesistenti rapporti patrimoniali fondati sul principio di solidarietà, nonostante in particolari occasioni questi possano proseguire.

Nella sentenza n. 11504/2017, la Corte ha affermato che spetta al giudice del divorzio verificare "nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", se sussistano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'assegno, ossia la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In questa valutazione si dovrà fare esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Data: 04/07/2017 23:10:00
Autore: Lucia Izzo