Riforma processo penale in Gazzetta: cosa cambia
di Valeria Zeppilli – La legge numero 103/2017 di riforma del processo penale (qui sotto allegata) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso: la sua entrata in vigore è quindi prevista per il prossimo 3 agosto.
Ci sarà ancora un mese di tempo, insomma, per metabolizzare le numerose novità. Nel frattempo ricordiamo brevemente quali sono le principali.
Sanzioni penali e condotte riparatorie
Innanzitutto, dal punto di vista sanzionatorio è previsto l'aumento delle pene per alcuni reati, che spaziano dai furti, alle rapine, al voto di scambio.
Viene introdotta, poi, la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, che dà la possibilità all'imputato di cancellare il reato provvedendo alla riparazione delle conseguenze della propria condotta illecita.
Prescrizione
La legge numero 103/2017 interviene anche sulla prescrizione, lasciando inalterati i termini previsti dalla ex Cirielli ma rivoluzionando le ipotesi di sospensione: in caso di condanna si prevede uno stop di 18 mesi sia in primo che in secondo grado; per le rogatorie all'estero, il termine resta sospeso sino a 6 mesi. Per i reati di corruzione, poi, la prescrizione arriva al massimo della pena edittale aumentata della metà e non più di un quarto come in passato.
Nel caso di reati particolarmente gravi commessi in danno di minori, infine, la prescrizione inizierà a decorrere al compimento della maggiore età.
Appello e Cassazione
Con riferimento alle impugnazioni, la riforma reintroduce il patteggiamento in appello e riforma anche i ricorsi per cassazione, incrementando le sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità e semplificandola e prevedendo che, in caso di "doppia conforme" di assoluzione, il ricorso è possibile solo per violazione di legge, mentre in caso di patteggiamento, lo stesso può essere proposto esclusivamente per i vizi di espressione della volontà dell'imputato, l'illegalità della pena o delle misure di sicurezza, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
Indagini
In materia di indagini, si impongono tempi certi per il rinvio a giudizio o l'archiviazione, pari a 3 mesi, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di particolare complessità ed estensibili a 15 mesi se si tratta di reati di mafia o di terrorismo. Se il PM resta inerte, è prevista l'avocazione d'ufficio da parte del procuratore generale presso la corte d'appello.
Mentre le indagini sono pendenti, poi, il colloquio tra arrestato e difensore può essere differito per massimo cinque giorni.
Intercettazioni
Una parte davvero importante della legge 103 è quella riservata alle intercettazioni: il Governo, infatti, viene delegato a prevedere pene sino a 4 anni di carcere per chi registra fraudolentemente e diffonde conversazioni al fine di arrecare danno alla reputazione altrui e a introdurre delle norme che evitino la diffusione di intercettazioni che non rilevano ai fini delle indagini e riguardano soggetti estranei alle stesse.
Si aprono le porte, infine, all'utilizzo dei trojan a fini investigativi.
Ordinamento penitenziario
La riforma riguarderà ben presto anche il sistema penitenziario, rispetto al quale è prevista un'altra delega al Governo, che si dovrà occupare di rivedere le procedure dinanzi al magistrato di sorveglianza e il ricorso alle misure alternative, di prevedere un aumento del lavoro dei detenuti, sia interno che esterno al carcere, di rendere effettivi alcuni diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quello all'affetto.
Autore: Valeria Zeppilli