Ddl concorrenza: le novità sui servizi bancari
di Roberto Paternicò - Il Disegno di legge annuale 2017 per il mercato e la concorrenza é tornato al Senato con le modifiche apportate dalla Camera per la definitiva approvazione.
Gli aspetti salienti del disegno di legge intervengono nella attività di servizio delle banche e degli intermediari finanziari, in particolare: sui costi telefonici di assistenza, sul confronto dei prodotti bancari, sulle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti e sul contratto di locazione finanziaria (leasing).
I costi telefonici per l'assistenza al cliente
Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilerà sulla corretta applicazione e l'eventuale violazione implicherà una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
Il confronto dei prodotti bancari
In conformità con la direttiva 2014/ 92/UE del Parlamento europeo sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul suo trasferimento e accesso saranno individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela al fine di garantire la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. Il tutto da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le polizze assicurative abbinate ai finanziamenti o accessorie
Vengono apportate modifiche all'art.28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per cui, fermo restando quanto previsto dall'art.183 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative disposizioni dell'IVASS, gli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari:
- dovranno accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato, se l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo è condizionato dalla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. La polizza necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, dovrà deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall'erogatore del credito;
- in caso di adesione alla polizza assicurativa proposta dal finanziatore il cliente avrà il diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni e in caso di recesso il finanziamento resterà valido ed efficace;
- il cliente potrà, comunque, presentare al finanziatore, in sostituzione della polizza polizza sottoscritta con lo stesso, un'altra autonomamente reperita e stipulata che abbia i contenuti minimi richiesti dall'erogatore del credito;
- tutti gli intermediari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente su tali aspetti con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale nonché per quanto attiene la provvigione percepita sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio.
Il contratto di locazione finanziaria
Viene introdotta, infine, una specifica disciplina per il contratto di locazione finanziaria (leasing).
Si definisce come locazione finanziaria il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore avrà il diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo, nella misura residua, il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.
Il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
Restano ferme le previsioni di cui all'art. 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Data: 11/07/2017 12:00:00Autore: Roberto Paternicò