Riforma giudici di pace: le nuove competenze punto per punto
di Valeria Zeppilli – La riforma della magistratura onoraria di recente approvazione non piace ai diretti interessati, tanto che i giudici di pace hanno annunciato ben quattro anni di proteste, se le cose non dovessero cambiare.
Il motivo principale del malcontento è il rigetto delle richieste di adeguamento dell'inquadramento e delle tutele previdenziali all'aumento delle competenze (e della rilevanza delle cause trattate) che la riforma ha invece previsto.
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Competenze civili
In materia civile, in particolare, il decreto legislativo assegna ai giudici di pace delle nuove competenze, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore.
Si tratta delle cause aventi il seguente oggetto:
- beni mobili di valore non superiore a 30mila euro
- pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro
- pignoramenti mobiliari
- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro
- riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30mila euro
- accessione (valore non superiore a 30mila euro)
- superficie (valore non superiore a 30mila euro)
- materie di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VI e VII, del codice civile, salve alcune eccezioni
- stillicidio e acque
- occupazione e invenzione
- specificazione, unione e commistione
- enfiteusi
- esercizio delle servitù prediali
- impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.
- diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa
- espropriazione forzata di cose mobili
Decorrenza
L'aumento delle competenze, tuttavia, si avrà a decorrere dal 2021.
Assegnazione all'ufficio per il processo
La riforma si occupa anche della destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, precisando che, in caso di assegnazione, tale organo non può pronunciare provvedimenti definitori, ad eccezione dei seguenti:
- provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione (anche se di competenza del giudice tutelare)
- provvedimenti possessori
- provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
- provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi
- provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50mila euro
- provvedimenti che definiscono cause relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti i 50mila euro
- provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore non eccedente i 100mila euro
- provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, se il credito pignorato non eccede i 50mila euro.
Autore: Valeria Zeppilli