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Mediazione: condizione di procedibilità o di proponibilità della domanda?

Per la Cassazione, le attività processuali svolte fino al momento del rinvio alla procedura sono valide ed efficaci e le decadenze maturate rimangono ferme


Avv. Alessandra Donatello - L'utilizzo dei metodi A.D.R. per la risoluzione delle controversie che approdano nelle aule dei tribunali italiani è sempre maggiore da parte dello stesso mondo giudiziario, sono infatti i medesimi giudici che ricorrono con sempre più frequenza a tali strumenti deflativi.

Invero, la convinzione che aleggia è propria quella per cui nel prossimo futuro dovrà avvenire un'inversione di tendenza, sarebbe meglio dire un mutamento di mentalità e di formazione giuridica.

Il luogo deputato per la risoluzione dei conflitti saranno le stanze di mediazione e non più le aule di un tribunale, salvi pochi e circostanziati casi e materie.

In attesa che la riforma del nostro sistema giudiziario pervenga a questa soluzione attingendo a quel che già costituisce la comune esperienza in molti altri paesi, studiamo i piccoli passi con cui il legislatore ci sta conducendo in tale via.

Le pronunce in tema di mediazione civile e commerciale negli ultimi anni stanno divenendo sempre più numerose, segno della sempre maggior attenzione, come si diceva poc'anzi, che a tale strumento viene prestata, in primis, dalla magistratura.

La Suprema Corte: mediazione come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda

Recentemente, con un'ordinanza del 13 aprile scorso n. 9557, anche la Suprema Corte si è espressa su un tema che può certamente essere dirimente rispetto a tante problematiche che, nella prassi di tutti i giorni, possono presentarsi.

In particolare, in questa decisione, si pone l'accento sulla qualità della mediazione che va considerata come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda.

Nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta senza il preventivo esperimento della procedura di mediazione e, in corso di causa, il convenuto formuli la relativa eccezione si avrà, come conseguenza, il differimento delle attività processuali che tipizzano la causa già pendente, ma non si produrrà alcuna nullità per quelle svolte fino a quel momento, cristallizzandosi in tal maniera le eventuali decadenze così maturate.

La vicenda trae spunto da un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.

Le conduttrici opposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione del deposito cauzionale, in sede di appello hanno censurato la decisione ritenendo che "l'improcedibilità della domanda giudiziale prima dell'esperimento del procedimento di mediazione comporterebbe che le preclusioni processuali non potrebbero maturare fino a che tale procedimento non venga svolto in concreto".

La sentenza della Corte di Cassazione fa proprie le motivazioni già espresse dalla Corte d'Appello di Roma, muovendo da tale assunto: se la ratio della legge fosse stata quella intesa dalle ricorrenti - inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione - "sarebbe stata prevista come conseguenza la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati".

Al contrario, il legislatore ha previsto la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, su eccezione di parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, con l'unico effetto di determinare un necessario rinvio della successiva udienza ad una data successiva rispetto allo svolgimento del procedimento mediatizio.

Pertanto, tutte le attività processuali poste in essere sino a quel momento sono del tutto valide ed efficaci e le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del giudizio.

Questa pronuncia segna un ulteriore punto di riferimento nella gestione operativa delle mediazioni civili e commerciali, procedure snelle e premianti della volontà delle parti ma, come già segnalato, non del tutto prive di formalità e regole.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore civile e commerciale

alessandra.donatello@gmail.com

Data: 20/07/2017 12:00:00
Autore: ALESSANDRA DONATELLO