Niente tettoia senza permesso
Il TAR Campania precisa che l'installazione di nuovi elementi e impianti incide sull'assetto edilizio preesistente
di Lucia Izzo - Serve il permesso di costruire per realizzare una tettoia, laddove si tratti di una struttura che incide sull'assetto edilizio preesistente; la realizzazione abusiva, pertanto, determina un illecito di carattere permanente insanabile con il decorso temporale.
Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nella sentenza 3495/2017 (qui sotto allegata) con cui ha rigettato il ricorso avanzato da un cittadino contro il comune per veder annullare l'ordinanza di demolizione da questo emessa.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente aveva realizzato nel fondo rustico di cui era affittuario un piccolo fabbricato adibito ad abitazione a cui era seguito un piccolo ampliamento, la costruzione di una tettoia e un locale a uso deposito attrezzi. Tuttavia il Comune, ritenendo tali interventi privi di titoli autorizzatori, ne aveva ingiunto la demolizione.
In primis, il TAR precisa, nonostante il contrario avviso del ricorrente, che l'ordinanza di demolizione è legittima nonostante la presentazione di istanza di accertamento di conformità; questa, lungi dal renderla invalida, la pone solo in uno stato di temporanea quiescenza, con la conseguenza che in caso di accoglimento dell'istanza di sanatoria, l'ordinanza demolitoria viene travolta dalla successiva, contraria e positiva determinazione dell'amministrazione, mentre in caso di rigetto, anche silenzioso, dell'istanza stessa, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia.
Abusiva la tettoia senza permesso di costruire
Ancora, va respinta la censura che invoca la natura pertinenziale sia del muro di ml. 17 per un'altezza di 70 cm, che della tettoia in aderenza al fabbricato.
Quanto al primo, la giurisprudenza lo assoggetta al previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, il muro sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla tettoia, sempre la giurisprudenza amministrativa ne ha a più riprese escluso il carattere pertinenziale chiarendo che "anche la realizzazione di una tettoia è soggetta al permesso di costruire, in quanto essa incide sull'assetto edilizio preesistente".
In particolare, la realizzazione di tale opera, nella parte in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi e impianti, resta subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce.
E ciò avviene tutt'al più nei casi in cui le dimensioni della tettoia siano di entità tale da non poter più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano un'apprezzabile alterazione.
In punto di diritto, soggiunge inoltre il Collegio, la giurisprudenza più recente ha chiarito che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente che non è soggetto ad alcun termine per la sua contestazione e che non occorre esternare profili di interesse pubblico nemmeno ove la sua repressione venga posta in essere a notevole distanza di tempo.
Data: 19/07/2017 18:00:00Autore: Lucia Izzo