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Pec: notifiche valide solo agli indirizzi risultanti da pubblici registri

Per il TAR Sicilia è inammissibile il ricorso notificato a pec non risultante dai pubblici elenchi


di Lucia Izzo - È inammissibile la notifica a indirizzi PEC che non risultano dai pubblici registri. Si tratta di un principio che deriva da due recenti sentenze del TAR Sicilia, terza sezione, che hanno dichiarato non solo irricevibile il ricorso depositato oltre i termini ridotti di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo, bensì anche inammissibile la notifica effettuata presso indirizzi PEC che non risultassero dai pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012.


Nel più recente provvedimento, sentenza n. 1935/2017 (qui sotto allegata) il Tribunale Amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto avverso un provvedimento di espropriazione di aree destinate all'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Nel caso esaminato, l'irricevibilità è determinata dal deposito del ricorso oltre il termine dimezzato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.: poiché l'istanza tende all'annullamento di un provvedimento di acquisizione sanante (art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001) ricade nell'ambito della norma che tratta dei provvedimenti adottati nell'ambito di procedure occupative ed espropriative di aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Inammissibile la notifica a PEC non presente negli elenchi pubblici

Ancora, il TAR si sofferma altresì sull'inammissibilità della notifica poichè effettuata presso indirizzi PEC che non risultano dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter, comma 1, d.l. 179/2012, da cui si evince che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto effettuare la relativa comunicazione.

Una decisione che segue quella precedente, sentenza n. 1842/2017 (qui sotto allegata) con cui la medesima sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato via PEC all'amministrazione comunale poichè avvenuto a indirizzi non risultanti dall'apposito registro ministeriale.

Anche in tal caso il Tribunale Amministrativo richiama il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, il quale all'art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

Nel caso di specie, il ricorso era stato notificato a indirizzi PEC estratti dall'elenco IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), nonostante sul punto fosse intervenuto l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 che non aveva più annoverato il menzionato registro tra quelli da cui estrarre le PEC per le notificazioni e le comunicazioni degli atti.

Ne discende, conclude il TAR anche in tal caso, che ai fini della notifica telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo PEC, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.


Ove non risulti alcun indirizzo PEC in tale registro, la notificazione degli atti processuali deve essere eseguita con le tradizionali modalità cartacee, non potendosi utilizzare indirizzi diversi rispetto a quelli risultanti dall'elenco ministeriale di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, richiamato dall'art. 16 ter, comma 1, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 14, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

Data: 26/07/2017 18:15:00
Autore: Lucia Izzo