Divorzio: niente assegno alla ex laureata che torna da mammà
Il Tribunale di Roma applica l'orientamento recente della Cassazione privando la donna disoccupata ma in età da lavoro dell'assegno divorzile. Ad incidere il ritorno della donna dalla madre in un paese del Sud
di Lucia Izzo - Non è dovuto l'assegno divorzile alla ex in età lavorativa, nonostante sia disoccupata, che lascia la capitale tornando dalla madre in un paese del Sud che non brilla per l'abbondanza delle occasioni di lavoro. Le conseguenze della scelta presa unilateralmente dalla donna non possono ricadere sull'ex marito.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sentenza n. 12899/2017, che ha applicato il revirement giurisprudenziale che la Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza 11504/2017 (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita).
L'importante provvedimento della Suprema Corte dimostra una "svolta e battuta d'arresto" che incide sui criteri per determinare la sussistenza dell'assegno divorzile a carico dell'ex, facendo venir meno la variabile del "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" che fino ad ora era stata utilizzata dalla giurisprudenza.
Moglie laureata e in età da lavoro: niente assegno di divorzio
Nel caso in esame, l'ex moglie è laureata in scienze politiche, nonostante affermi di non svolgere attività lavorativa bensì solo docenze e traduzione saltuarie. Il Tribunale capitolino, tuttavia, ritiene che la donna abbia a disposizione altre entrate: prima di tornare dalla madre a Caserta questa ha venduto la casa che si trova in un distinto quartiere romano, ricavandone circa 200mila euro di cui non si hanno più notizie. Inoltre, in sede di separazione i coniugi avevano stabilito che ognuno provvedesse a se stesso.
Non viene dimostrata la circostanza che la ex non sia economicamente indipendente, poiché un peggioramento economico avrebbe potuto giustificare l'assegno: in giudizio la signora non ha provato di aver cercato attivamente un'occupazione che fosse confacente alla sua esperienza professionale e al suo titolo di studio, adducendo solo di essere tornata al paese d'origine per beneficiare del soggiorno "gratis" presso la famiglia.
Nessun assegno di divorzio deve essere dunque stabilito a carico del marito, anzi, vanno ridotte anche le spese di mantenimento dei figli poiché l'uomo è costretto a spostarsi per vedere i minori.
Data: 27/07/2017 21:50:00Autore: Lucia Izzo