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Mutuo e rapporto asimmetrico

Breve analisi della normativa attuale


di Adele Censorio - "L'accendiamo?". La domanda può evocare molteplici significati, condurre la mente delle persone verso svariati orizzonti, se non, addirittura, richiamare un popolare gioco televisivo conosciuto dai più. Se questo rappresenta l'approccio più generale, sicuramente tale interrogativo può abbinarsi a contesti diversi, quale quello bancario, nella specie al momento in cui il c.d. banchiere accoglie e, al contempo, intende confermare, la richiesta di accensione di un mutuo da parte di un cliente.

Cosa significa accendere un mutuo, e soprattutto cos'è?

Il mutuo si classifica quale contratto di credito la cui definizione è tratta dalla disciplina civilistica e da numerose leggi di settore. Esso indica il contratto a mezzo del quale il soggetto mutuante, nel nostro caso sarà la banca, consegna al mutuatario-richiedente, il cliente, una quantità di denaro che lo stesso si impegna a restituire nel medesimo ammontare entro una certa data ovvero scadenza del debito stesso. Il contratto de quo può assumere la veste di una vera e propria forma di finanziamento utilizzata da istituti di credito che tra l'altro gli attribuiscono carattere oneroso o feneratizio. Il mutuo bancario, inteso quale strumento per finanziare o agevolare un soggetto nel compimento di un affare, è sicuramente la forma più comune e più diffusa, ma va sottolineato che se per funzione tende ad essere il più utilizzato è anche il meno accessibile dai più, data la necessità di prestare idonea garanzia in maniera anticipata nonché per il fatto che sta alla banca, in modo discrezionale, fissare dei requisiti minimi grazie ai quali il soggetto richiedente potrà ottenere l'erogazione del denaro necessario e la fiducia della banca in merito ad una controprestazione esatta.

Quali sono i requisiti minimi a cui si fa riferimento?

Sicuramente tra i primi sono annoverati quelli di ordine legale, quali la cittadinanza italiana o appartenenza comunitaria nonché la minima età di 18 anni; poi vi sono quelli economici legati alla capacità di credito, ovvero il richiedente dovrà dimostrare di poter economicamente sostenere il debito con la banca, la quale ultima non solo potrà subordinare la concessione del finanziamento ad una garanzia reale ma altresì valuterà anche la personalità stessa del richiedente, il quale dovrà dare prova di buona fede, correttezza e affidabilità. Se per la banca, dunque, vi sono dei requisiti minimi che fanno da filtro alla buona riuscita delle trattative col cliente e dell'esecuzione del contratto, essi di certo non valgono per il cliente. Lo stesso infatti rappresenta in questo rapporto asimmetrico il c.d. soggetto debole o non professionista, rectius consumatore, e solo una normativa ad hoc può tendere a garantire la sua posizione.

La legge salva suicidi

Da ultimo, è intervenuta in materia la legge nr. 3/2012, c.d. legge salva suicidi, la quale tutela il soggetto nella sua veste di cliente-consumatore, prevedendo per lo stesso la possibilità di rideterminare le condizioni del mutuo con la banca, chiedendo una riduzione della somma quando si trovi in una effettiva difficoltà economica. Tra i consumatori sono stati inclusi anche gli imprenditori, le piccole medie imprese, tutelate dall'accordo 2013 recante nuove misure per il credito. Queste tutele però richiamandoci a quanto detto poc'anzi sono bilanciate da una identificazione più puntuale del profilo soggettivo dell'imprese che possono fare richiesta del mutuo e di queste agevolazioni.

La normativa codicistica e il codice del consumo

A cristallizzare questa normativa "ballerina" vi sono comunque il codice civile, art. 1813 c.c., il T.U. consumo, d.lgs. n. 206/2005 che agli art. 40 e 41 disciplina il credito al consumo e il tasso annuo effettivo globale e pubblicità e da ultimo il d. lgs. 141/2010 di modifica del T.U.B., recante disposizioni al credito dei consumatori. Tali ultime stigmatizzano requisiti minimi a tutela del consumatore di rango formale o legale, prevedendo la forma scritta a pena di nullità e l'obbligo di consegnare al consumatore una copia del contratto da lui stesso sottoscritta, quelle di rango economico limitano il finanziatore che non potrà richiedere al cliente nessuna altra somma in aggiunta a quella prevista dal contratto, sempre a pena di nullità delle stesse. L'Europa che ruolo ha nel definire questo rapporto finanziatore/cliente? È intervenuta in materia con la direttiva 2014/17, alla base del mortage credit directive, sottolineando nel rapporto di credito l'ampliamento delle informazioni precontrattuali e potenziando il diritto di recesso.

Data: 03/08/2017 12:00:00
Autore: Adele Censorio