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Autocertificazione e documentazione vaccinale: chi deve produrla, termini e sanzioni

Vediamo nel dettaglio i termini e le sanzioni a carico di chi non provvederà a presentare la dovuta documentazione vaccinale.


di Roberta Stella - Nel testo riguardante le vaccinazioni approvato dal Senato e ieri diventato legge alla Camera è stata inserita un'importante novità (frutto di un emendamento) relativa all'obbligo di presentazione dell'autocertificazione da parte del personale scolastico e sanitario: vediamo, nel dettaglio, il nuovo emendamento sul personale e i termini e le sanzioni per i genitori che non provvederanno alla presentazione di autocertificazione o documentazione idonea.

Leggi: Decreto vaccini: è legge

Autocertificazione del personale scolastico, sanitario e socio-sanitario

Dopo la bocciatura, da parte della Ragioneria dello Stato, dell'emendamento che prevedeva l'obbligo vaccinale anche per gli operatori scolastici, sanitari e sociosanitari, con la legge approvata ieri arriva una novità: queste tre categorie saranno comunque sottoposte all'obbligo di presentare un'autocertificazione al fine di comprovare la propria situazione vaccinale. Questo il testo del nuovo comma 3-bis inserito nell'art. 3 del decreto appena diventato legge: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale".

Mancata produzione dell'Autocertificazione

Quali saranno le conseguenze della mancata presentazione dell'autocertificazione non è ancora dato saperlo. Si confida nel fatto che presto il Ministero provvederà ad emanare una circolare contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di regolarizzare la posizione di insegnanti ed operatori sanitari e socio-sanitari. Resta comunque il fatto che l'obbligo vaccinale per queste categorie è stato già escluso a causa degli eccessivi costi che comporterebbe, si potrebbe dunque azzardare l'ipotesi di una sanzione per quelli che non dovessero rispettare il nuovo comma 3-bis.

Autocertificazione e documentazione per l'iscrizione ai nidi e alla scuola dell'obbligo

L'autocertificazione e l'eventuale preclusione dell'iscrizione per i bambini non vaccinati è invece rimasta invariata. Per l'iscrizione a scuola è necessario dunque presentare alternativamente:

Termini per la presentazione

Sono stati dettati termini precisi al fine di effettuare i dovuti controlli sia presso le scuole materne che presso le scuole dell'obbligo:
Nidi e scuole materne (0-6 anni) -> presentazione entro il 10 settembre 2017;
Scuole dell'obbligo (6-16 anni) -> presentazione entro il 31 ottobre 2017.

Un ulteriore termine è previsto per chi abbia deciso di avvalersi dell'autocertificazione: in questo caso il libretto delle vaccinazioni dovrà essere presentato entro il 10 marzo 2018.

Sanzioni

Rimangono invariate anche le sanzioni a carico dei genitori che non provvederanno alla vaccinazione o alla presentazione delle documentazione. Si distinguerà tra iscrizione ad un nido ed iscrizione alla scuola dell'obbligo: nel primo caso (0-6 anni) il minore non potrà accedere all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia; nel secondo caso il minore (0-16 anni) potrà accedere alla scuola dell'obbligo ma non senza conseguenze.

In entrambi i casi il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione all'ASL entro dieci giorni. Successivamente l'ASL contatterà i genitori o i tutori al fine di fissare un appuntamento per procedere alle vaccinazioni obbligatorie. Nel caso in cui i genitori o i tutori non si presentino all'appuntamento o non provvedano alla somministrazione del vaccino si andrà incontro ad una sanzione amministrativa da € 100 e € 500 proporzionale alla gravità dell'inadempimento.

Data: 29/07/2017 18:10:00
Autore: Roberta Stella