Avvocati ed ex clienti: i divieti del codice deontologico
di Marina Crisafi - La corretta lettura del canone di cui all'art. 68 del nuovo codice deontologico forense (già art. 51 c.d.f.) "induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico".
Così ha affermato più volte il Consiglio Nazionale Forense (cfr., sentenza n. 52/2014 e n. 104/2011) chiarendo la portata della disposizione deontologica.
Da ultimo, il Cnf ha ricordato anche le due condizioni necessarie affinchè si possa assumere un incarico, giudiziale o stragiudiziale, contro un ex cliente (cfr. sentenza n. 38/2018).
- Avvocati: le due condizioni per assumere incarichi contro ex clienti
- Il divieto di utilizzare notizie acquisite durante l'incarico
- I divieti specifici sanciti dall'art. 68 del codice deontologico forense
- Le sanzioni
- Avvocati, divieto anche contro clienti dei colleghi di studio
Avvocati: le due condizioni per assumere incarichi contro ex clienti
In sostanza, due sono le condizioni in presenza delle quali l'avvocato può assumere incarichi contro un ex assistito:
- quando è decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
- quando il nuovo incarico professionale sia "estraneo rispetto a quello espletato in precedenza".
Il divieto di utilizzare notizie acquisite durante l'incarico
Non solo. Il divieto di utilizzare le notizie acquisite in ragione dell'incarico cessato, come chiarito dal Cnf in più occasioni (cfr. sentenza n. 52/2014 e n. 104/2011), rappresenta una circostanza ulteriore ed autonoma rispetto a quello di assumere incarichi contro la parte già assistita nel biennio precedente. Ergo: l'avvocato non potrà "in ogni caso" usare le notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
I divieti specifici sanciti dall'art. 68 del codice deontologico forense
L'art. 68 del cdf, dopo aver sancito tali principi generali, prende in esame anche divieti specifici, precisando in primo luogo, che l'avvocato che abbia assistito congiuntamente "coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi".
Inoltre, l'avvocato che ha assistito un minore in controversie familiari deve sempre astenersi dall'assistere uno dei genitori nelle successive controversie della medesima natura (e viceversa).
Le sanzioni
A presidio dei divieti sanciti, il codice deontologico prevede due distinte sanzioni.
In particolare, la violazione del divieto di assumere incarichi contro ex assistiti prima di un biennio ovvero di assistere uno dei coniugi (o dei conviventi) in precedenza assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare comporta "l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".
La violazione degli altri doveri e divieti, invece, sanciti dalla disposizione deontologica, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
Avvocati, divieto anche contro clienti dei colleghi di studio
Resta da segnalare che è ancora oggi discusso se il divieto di assumere incarichi vale anche nei confronti dei clienti dei colleghi di studio.
Il Cnf, con la recente sentenza n. 80/2015, si è espresso in senso favorevole al divieto, ribadendo che "l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi configgenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali".
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È, infatti, scrive il Cnf, "deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza" (cfr. Cnf, n. 80/2015).
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Data: 01/06/2018 18:08:00Autore: Marina Crisafi