Contratti calciatori: risoluzione o rescissione?
Le differenze tra due rimedi contrattuali spesso non distinti correttamente
di Andrea Montalbano - In questi giorni di calciomercato spesso ci capita di ascoltare svariati termini da parte di giornalisti sportivi che, lasciatemelo dire, dovrebbero imparare ad utilizzare le parole corrette. Avete mai sentito parlare di "clausola rescissoria"?
E' opportuno fare chiarezza su questo punto allora, per comprendere un po' di più cosa si intende per rescissione e per risoluzione contrattuale.
Rescissione e risoluzione contrattuale: le differenze
La rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 1447 e 1448, è un rimedio relativo a delle patologie del contratto in quanto "atto" e si verifica quando esso è stato concluso in circostanze anomale e a condizioni economiche inique (sproporzionate). Possiamo individuare quali circostanze anomale, uno stato di bisogno e/o uno stato di necessità. Tale rimedio rende invalido il contratto.
La risoluzione del contratto, invece, agisce contro le patologie del contratto in quanto "rapporto". A differenza della rescissione esso è stato concluso in condizioni "normali". Questo rimedio può essere esercitato se sussiste almeno uno dei seguenti casi previsti dal codice civile:
- Inadempimento di una delle parti in caso di contratto a prestazioni corrispettive (cfr. art. 1455);
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione (cfr. art. 1463);
- Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (cfr. artt. 1467 e ss.).
Un contratto, però, può anche essere risolto di diritto: è il caso in cui le parti abbiano stabilito nella conclusione dello stesso delle clausole. Una di queste è proprio la clausola risolutiva espressa. Infatti in diritto non esiste alcuna clausola "rescissioria": questo è solo un termine da "bar" o ancora peggio utilizzato da giornalisti, che rischia di confondere le idee.
La clausola risolutiva espressa, con la manifestazione di volontà da parte dell'interessato di avvalersene, mira a risolvere il contratto di diritto (cioè senza intervento giudiziale) quando un'obbligazione nascente da quel contratto e prevista dalla stessa clausola non viene adempiuta (obbligazioni determinate).
Data: 01/08/2017 17:30:00Autore: Andrea Montalbano