Agevolazioni legge 104
Permessi, sussidi, congedi e agevolazioni riconosciute dalla legge 104/92 ai disabili e ai loro familiari. Guida completa alle agevolazioni legge 104
di Lucia Izzo - Sono molteplici e differenti, quanto al contenuto e ai destinatari, le agevolazioni riconosciute ai soggetti disabili, la cui principale fonte normativa si rintraccia nella Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92 e successive modifiche).
Ecco la guida completa alle agevolazioni:
- Legge 104: a chi spettano i benefici
- La domanda per ottenere i benefici della legge 104
- Legge 104: tutte le agevolazioni
- Permessi retribuiti
- Congedo retribuito
- Prolungamento congedo parentale
- Diritto a scegliere la sede di lavoro
- Detrazioni per acquisto di veicoli
- Detrazione per i figli a carico
- Detrazioni per le spese mediche, sanitarie e mezzi di ausilio
- Aliquota Iva Agevolata 4%
- Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
- Altre agevolazioni fiscali
Legge 104: a chi spettano i benefici
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Per la legge i potenziali beneficiari delle agevolazioni sono non solo i disabili in situazione di gravità, ovverosia coloro che presentino minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali stabilizzate e progressive che rendono difficile l'apprendimento, la relazione e l'integrazione lavorativa.
A questi si aggiungono i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità e altresì il coniuge e i parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili, in particolare questi ultimi subentrano qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto il 65° anno di età o siano invalidi, deceduti o mancanti.
Alcune agevolazioni sono riconosciute anche ai disabili non gravi, ai non autosufficienti e ai soggetti invalidi. È necessario precisare che disabilità e invalidità sono situazioni distinte (per approfondimenti: Legge 104: quale percentuale d'invalidità per ottenerla) poiché l'invalidità rappresenta non una situazione che crea difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, bensì la riduzione della capacità lavorativa, valutato a mezzo di criteri medico-legali o tramite percentuali.
La domanda per ottenere i benefici della legge 104
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Per ottenere le agevolazioni è necessario che l'handicap sia accertato da un'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (ai sensi dell'art. 4, comma 1 L. 104/92).
Dopo aver ottenuto un certificato da parte del medico curante o di un "medico certificatore", la domanda per l'accertamento dello stato di disabilità si potrà inoltrare attraverso il sito dell'INPS, Contact Center o Patronato.
Legge 104: tutte le agevolazioni
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Veniamo, dunque, alle agevolazioni riconosciute dalla legge 104 ai beneficiari. Si spazia dai permessi retribuiti, all'acquisto di veicoli, alla detrazione Iva agevolata, sino alla scelta della sede e al diritto al trasferimento per il lavoratore dipendente che deve assistere un familiare disabile.
Vediamo singolarmente le agevolazioni:
Permessi retribuiti
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Il coniuge, parente o affine entro il 2° o 3° grado, nonché il convivente di fatto o l'unito civilmente (INPS circ. 38/2017), lavoratore dipendente, che assista continuativamente un familiare disabile, con lui convivente o meno, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuiti dall'INPS, ma anticipati dal datore di lavoro, frazionabili in ore e coperti da contribuzione figurativa. Anche il lavoratore portatore di handicap potrà fruire degli stessi permessi.
Tale diritto è riconosciuto solo per il familiare non ricoverato a tempo pieno e non può essere concesso a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con handicap, mentre per entrambi i genitori anche adottivi, può essere riconosciuto per l'assistenza dello stesso figlio con handicap in situazione di gravità e questi possono fruirne alternativamente.
Se il lavoratore che fruisce del permesso assiste persona con handicap grave residente in comune distante oltre 150km dalla sua residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Fanno eccezione i casi di: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile grave di recarsi fuori della struttura per effettuare visite e terapie appositamente certificate; ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
I permessi vanno richiesti all'INPS e al datore di lavoro. Non spettano a lavoratori a domicilio, addetti ai lavori domestici e familiari, agricoli a tempo determinato occupati a giornata, lavoratori autonomi e parasubordinati.
Congedo retribuito
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Un particolare congedo da lavoro per assistere familiari protatori di handicap è riconosciuto dal d.lgs. 151/2001, art. 42 (per approfondimenti: Aspettativa legge 104: cosa c'è da sapere).
Questo ha durata di massimo 2 anni nell'arco della vita lavorativa e può essere fruito anche in maniera frazionata (giornaliera e non oraria) da una serie di soggetti in ordine di priorità, lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato.
I soggetti che possono fruirne sono: il coniuge del disabile, i suoi genitori (anche adottivi e affidatari) e i figli, i fratelli e le sorelle, oppure altri parenti o affini fino al terzo grado. Il diritto passa al soggetto successivo dell'ordine di preferenza in caso di mancanza, decesso, patologie invalidanti del precedente.
È indispensabile la convivenza di tali persone con il disabile, da intendersi quale residenza ex art. 43 c.c., ossia luogo in cui la persona ha la dimora abituale. È sufficiente anche dimorare nello stesso stabile, medesimo numero civico, anche se in appartamenti diversi.
La domanda si presenta in via telematica al proprio dirigente o amministrazione (lavoratori enti pubblici) oppure direttamente all'INPS tramite il portale, i Patronati o il Contact Center multicanale. L'indennità viene corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro precedente il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (per il 2016 questo è pari ad Euro 47.445,82).
Prolungamento congedo parentale
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Oltre alle due ore di permesso giornaliero indennizzato e ai 3 giorni mensili di permesso retribuito per assistere il figlio gravemente disabile, ai genitori è riconosciuto il diritto al prolungamento del congedo parentale. La fruizione dei benefici non è cumulativa.
Per il figlio disabile minore di 12 anni, si ha diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Diritto a scegliere la sede di lavoro
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Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con grave handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (per approfondimenti: Legge 104: quando scatta il diritto al trasferimento per assistere il familiare disabile?). Lo stesso vale anche per il portatore di handicap grave maggiorenne.
La persona disabile con invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni, che sono assunte presso enti pubblici, hanno invece diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza di sede in caso di trasferimento a domanda.
Detrazioni per acquisto di veicoli
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La legge 104/92 presenta anche diverse agevolazioni per quanto riguarda il settore auto e dei veicoli (per approfondimenti: L'acquisto dell'auto con la legge 104). Si tratta in particolare di quattro tipologie di benefici cumulabili che si riferiscono a diverse tipologie di veicoli, le cui caratteristiche tecniche sono precisate dall'Agenzia delle Entrate.
Vi rientrano, a seconda dei casi, autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan e motocarrozzette. Non è invece agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, ossia delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.
In primis, per l'acquisto di mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, che spetta solo una volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto.
Si ha poi un pagamento IVA ridotto al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
Segue l'esenzione dal bollo auto, con i medesimi limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata e l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili e possono usufruirne diverse categorie: sordi, non vedenti, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.
Detrazione per i figli a carico
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Sono ammesse detrazioni IRPEF variabili per il contribuente con familiari e figli disabili fiscalmente a carico (per approfondimenti: Legge 104: le agevolazioni dei familiari per i figli a carico).
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della L. 104/1992, si ha diritto ad una maggior detrazione di 400 euro rispetto a quella base per i figli a carico: la detrazione raggiungerà quindi i 1620 euro per figlio disabile di età inferiore a 3 anni e i 1350 euro per figlio disabile di età pari o superiore a tre anni.
Se i figli a carico sono più di 3 nella famiglia, gli importi indicato aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Detrazioni per le spese mediche, sanitarie e mezzi di ausilio
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Interamente deducibile dal reddito complessivo del disabile o del familiare che lo ha a carico sono le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e le spese di "assistenza specifica" (ad esempio, l'assistenza infermieristica e riabilitativa)
È, invece, riconosciuta una detrazione Irpef del 19% per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio, ad esempio possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) mentre altre spese sono ammesse integralmente, senza la "franchigia" (ad esempio, il trasporto in ambulanza del disabile, l'acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione, di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici).
Aliquota Iva Agevolata 4%
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Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
La medesima aliquota agevolata si applica, oltre alla detrazione Irpef del 19%, per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Per usufruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto apposita documentazione contenente specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico, nonché un certificato rilasciato dalla competente Asl attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
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Una detrazione Irpef pari al 50% è riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 oppure del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.
La detrazione spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e andrà calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.
Nella categoria rientrano gli interventi effettuati per ascensori, montacarichi, i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (ex art. 3, comma 3, L. 104 /1992).
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile e non si applica, invece, al semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
La detrazione, non sarà fruibile contemporaneamente a quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
Altre agevolazioni fiscali
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La legge riconosce ai non vedenti una detrazione Irpef del 19% dalle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, che spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto
A ciò si aggiunge una detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento dell'animale, la quale spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
Inoltre, è prevista un'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro.
Autore: Lucia Izzo