Fermo auto: come ottenere sblocco e sospensione
Le diverse ipotesi e i facsimile d'istanza per chiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione o cancellazione del fermo amministrativo
di Lucia Izzo - Chi non paga tributi e sanzioni rischia che il proprio veicolo a motore sia sottoposto a fermo amministrativo, procedura che colpisce i beni mobili registrati de debitore quando non sia possibile il pignoramento da parte dell'ente creditore.
Ciò significa che l'utilizzo del veicolo viene bloccato e la circolazione impedita finché non si procede a estinguere il proprio debito.
Per approfondimenti vai alla guida Il fermo amministrativo del veicolo
Fermo amministrativo: cos'è?
Si tratta di una forma di riscossione coattiva del credito prevista dal d.P.R. n. 602 del 1973 la cui procedura viene avviata dall'agente della riscossione, notificando al debitore una comunicazione preventiva (c.d. preavviso di fermo) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, attraverso iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
Sul pagamento del bollo auto relativamente al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, le regioni si sono pronunciate diversamente, ammettendolo o negandolo, circostanza che è stata altresì oggetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 47/2017 (leggi: Bollo auto: si paga anche col fermo amministrativo).
Quanto all'assicurazione sul veicolo, invece, vi si potrà sottrarre chi non utilizza più il proprio mezzo e lo custodisce in un'area privata, ad esempio in un garage; se, invece, lo si lascia per strada dovrà comunque essere pagata l'assicurazione (leggi: L'obbligo di assicurazione resta anche se il veicolo è fermo).
Il veicolo in stato di fermo amministrativo può anche essere venduto, ma la vendita deve risultare da atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo; il fermo, comunque, permane e dunque anche in questa ipotesi il veicolo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.
Il provvedimento di fermo del veicolo, misura cautelare attivata dall'Agente della Riscossione, viene iscritto presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), ciononostante vi sono alcuni casi, ipotesi speciali previste dalla legge, in cui è possibile sospendere o annullare il fermo amministrativo sull'auto dopo aver ricevuto il preavviso di fermo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha ereditato il potere prima spettante ad Equitalia.
Il termine entro il quale esercitare tale possibilità è tuttavia particolarmente stringente e ricade proprio nei 30 che decorrono dal preavviso di fermo. Lo scopo della legge è quello di tutelare talune categorie di contribuenti che risultano particolarmente meritevoli oppure che dal fermo auto subiscono un rilevante pregiudizio in quanto ne fanno un particolare uso.
Richiesta di rateazione
Il fermo auto può essere bloccato se l'interessato ottiene dall'Agente un piano di rateizzazione delle somme dovute. In tal caso, ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione non iscrive il fermo, salvo il caso di mancato accoglimento della richiesta stessa.
Invece, in caso di accoglimento e di fermo già iscritto al PRA, a seguito del pagamento della prima rata, il contribuente potrà depositare istanza di sospensione del fermo amministrativo (vedi facsimile qui sotto allegato) documentando il pagamento della rata.
L'Agente della riscossione rilascerà apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi presso gli uffici del PRA per effettuare l'annotazione della sospensione e poter nuovamente utilizzare il veicolo. Se gli importi rateizzati non sono versati la sospensione viene revocata d'ufficio. La cancellazione definitiva del fermo amministrativo avviene solo al momento dell'integrale pagamento del debito.
Veicolo strumentale all'attività lavorativa
L'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 afferma che, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo, il debitore e i coobbligati possono evitarne l'iscrizione se dimostrano all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Leggi anche: Il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo è illegittimo se il bene è strumentale
Ai professionisti e agli imprenditori, che non possiedano altre auto, è dunque consentito avvalersi di questa possibilità laddove dimostri che l'utilizzo del mezzo è inerente e funzionale all'esercizio della propria attività.
Tale possibilità è stata talvolta estesa dalla giurisprudenza anche al lavoratore dipendente che provi la difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro, particolarmente distante da casa, con i mezzi pubblici.
Il richiedente dovrà presentare istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale (v. facsimile qui sotto allegato) allegando altresì apposita documentazione, ovvero:
- libretto/carta di circolazione (da cui risulti la destinazione d'uso del veicolo);
- licenza, concessione amministrativa, autorizzazione comunale, patente, tesserino di riconoscimento o altra documentazione (idonea a chiarire la professione/attività svolta);
- certificato di attribuzione di partita IVA (per le persone fisiche) da cui risulti l'attività svolta;
- altra eventuale documentazione.
Veicolo a uso di persone diversamente abili
L'annullamento del preavviso e la cancellazione del fermo amministrazione può avvenire, infine, se il veicolo sia a uso di persone diversamente abili. Si tratta del caso in cui il bene mobile sia utilizzato per il trasporto di soggetti diversamente abili, come individuati e tutelati dalla legge 104/1992.
Nell'istanza da presentare (Fac Simile qui sotto allegato) andrà allegata idonea documentazione tra cui:
- copia del libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992. Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest'ultima è fiscalmente a carico dell'acquirente (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac simile in ultima pagina);
- fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità. In questo caso occorre allegare anche l'autocertificazione, compilata, di cui si fornisce il relativo modello, in ultima pagina;
- eventuale altra documentazione.
Autore: Lucia Izzo