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Licenziamento anche per l'assenza di pochi minuti

Per il giudice di Imperia è legittimo il licenziamento del lavoratore che si era allontanato dal posto di lavoro senza segnalarlo


di Lucia Izzo - Anche un'assenza di pochi minuti può costare un licenziamento disciplinare. È quanto stabilito dal giudice del lavoro di Imperia che con un'ordinanza dello scorso 10 agosto ha confermato uno dei 32 licenziamenti che il comune di Sanremo aveva disposto nei confronti di alcuni dipendenti accusati di aver imbrogliato circa le loro presente in servizio.


Un pronuncia che si inserisce nel solco di una giurisprudenza che non fa sconti in caso di falsa attestazione della presenza che, per il giudice ligure si configura non solo in caso di uso fraudolento degli strumenti di timbratura all'ingresso, bensì per ogni allontanamento dal proprio posto di lavoro che non sia stato segnalato adeguatamente.

Licenziamento per "falsa attestazione della presenza in servizio"

L'art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001 stabilisce che il licenziamento disciplinare può essere comminato senza preavviso in caso di "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente".

Il successivo comma 1-bis è stato poi introdotto dal d.lgs. n. 116/2016 (riforma Madia) e prevede che "Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione", presso la quale questi presta la sua attività lavorativa, circa il rispetto dell'orario di lavoro. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato il comportamento fraudolento con la propria condotta attiva o omissiva.

Licenziamento anche per l'assenza di pochi minuti non segnalata

Nel caso esaminato, il Comune ha accertato una serie di allontanamenti dal posto di lavoro senza che venisse effettuata la timbratura del badge. Inutile per il dipendente giustificarsi affermando di essersi allontanato per motivi di servizio e di non essere tenuto ad alcuna timbratura essendo un operaio.


Infatti, il superiore del lavoratore aveva stabilito che ogni uscita per ragioni di servizio dovesse essere annotata su un apposito registro e, infatti, lo stesso dipendente aveva altresì registrato una sua uscita di 15 minuti dimostrando di essere a conoscenza del sistema di rilevamento, poiché lo aveva di fatto utilizzato in diversa occasione.

Invece, nelle giornate per cui sorge la contestazione, il ricorrente non ha annotato nessuna delle sue uscite, il che rappresenta per il datore di lavoro una condotta grave e avente natura fraudolenta poiché ha determinato una falsa attestazione di una presenza in servizio per diversi frangenti temporali non trascurabili.

In un suo precedente, la Corte di Cassazione (sent. n. 25750/2016) ha confermato la legittimità del licenziamento del dipendente pubblico che si era allontanato nell'orario di lavoro dal posto di lavoro senza timbrare il badge.


La pausa non timbrata è costata cara al dipendente (per approfondimenti: Va licenziato chi esce senza timbrare la pausa) reo di avere "ingannato" il datore di lavoro sull'orario di servizio prestato, nonostante si trattasse di un periodo "ratione temporis" ante-riforma Madia (d.lgs. n. 116/2016).

Per gli Ermellini, tuttavia, proprio la riforma in esame va presa come riferimento per l'interpretazione dell'intenzione del legislatore sul fatto che la violazione disciplinare si realizza non solo quando viene alterato o manomesso il sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura "miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita".

Pertanto, la condotta del lavoratore che si allontana dal luogo di lavoro per "periodi di assenza economicamente apprezzabili" appare oggettivamente idonea a indurre in errore l'amministrazione sulla sua presenza e, quindi, a legittimare il licenziamento.
Data: 19/08/2017 21:10:00
Autore: Lucia Izzo