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Aggi di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione

Quanto costa la riscossione dei tributi ex art. 3 Dpr 603/1973


Avv. Giampaolo Morini - La retribuzione dell'esattore, per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli è costituita da un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi.

L'aggio di riscossione

Esso, è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore, la sua misura, deve essere fissata all'atto del conferimento dell'incarico all'esattoria e non può essere inferiore allo 0,60 % né superiore al 6,72 % delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli. Qualora, l'aggio sia versato ad esattoria incompetente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quest'ultima dovrà rimetterla all'esattore territorialmente competente. Per i tributi iscritti a ruolo e poi sgravati, per quelli rimborsati e per quelli riconosciuti inesigibili l'aggio non è dovuto. Sui versamenti fatti dall'esattore delle somme riscosse mediante ruoli compete al ricevitore provinciale un aggio a carico degli enti destinatari da fissarsi all'atto del conferimento della ricevitoria in valore percentuale non superiore all'uno per cento del carico complessivo dei ruoli. Gli esattori ed i ricevitori trattengono sulle somme riscosse gli aggi loro spettanti. Il prelievo dell'aggio relativo alle somme versate sul conto corrente vincolato deve essere autorizzato dalla Direzione regionale delle entrate.

Il prelievo dell'aggio

Infatti, ai sensi dell'art. 2 DPR n. 603/1973, le esattorie, devono tenere distinte la contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto da quella mediante ruoli: hanno inoltre l'obbligo (le esattorie) di tenere schede dei contribuenti recanti le generalità, il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.
L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio; l'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.
Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni Sul frontespizio del ruolo deve essere indicato il relativo carico complessivo con la specificazione degli importi di spettanza degli enti destinatari ed i relativi aggi a favore dell'esattore e del ricevitore.

L'indennità di mora

L'indennità di mora prevista dall'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore sulle entrate per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso e all'ente destinatario per le altre entrate. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione è regolato dall'art. 61 del DPR n. 602/1973. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, i ruoli di qualsiasi specie emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o della liquidazione sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione è liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento. Gli agenti della riscossione sono tuttavia tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.
L'art. 10 del DPR 603/1973, prevede che l'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza, salvo il disposto del comma successivo e senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore: 1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso; 2) entro il giorno nove del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse; 3) entro il giorno ventidue del mese di scadenza, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importo delle altre entrate effettivamente riscosse.

Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali e agli enti interessati. Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte devono essere versate al ricevitore provinciale, mentre le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 16 del presente decreto sono accettati come danaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza. A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria, quest'ultima, o altri per lui deve prestare una cauzione rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo. La misura della cauzione di cui al comma precedente è determinata dalla Direzione regionale delle entrate. Se l'esattoria è stata conferita ad una azienda o istituto di credito la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se la azienda o istituto di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione può essere ridotta fino al settantacinque per cento.
Avv. Giampaolo Morini
legalfinancegpm@gmail.comn
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
Corso Garibaldi, 7
55049 Viareggio (LU)
0584361554
Data: 21/08/2017 12:00:00
Autore: Giampaolo Morini