Danni punitivi e astreintes
di Adele Censorio - La riflessione circa le analogie e le differenze che intercorrono tra danni punitivi e astreintes è tornata di recente alla ribalta grazie alla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 5/07/2017 n.16601, con la quale si è dato definitivo avvio al riconoscimento dei danni punitivi nel nostro sistema di civil law.
I punitive damages
I danni punitivi rappresentano uno strumento sanzionatorio ad oggi complementare a quelli già previsti dal sistema civilistico e una forma di coazione indiretta all'adempimento. I cd. punitive damages sono di derivazione anglosassone e dunque hanno origine in un sistema di common law. Inizialmente furono ritenuti incompatibili con la nostra concezione di responsabilità civile, la quale aveva il solo fine di risarcire e reintegrare il danno subito dal soggetto danneggiato dall'altrui condotta e non assolutamente quello di "sanzionare" strictu sensu la condotta lesiva , fine invece proprio di tali strumenti.
Ad oggi, rileggendo la responsabilità civile nell'ottica dei principi e valori comuni a più sistemi e ordinamenti, in specie valorizzando il principio di proporzionalità e delle pene e del risarcimento, si è ritenuta ampiamente compatibile la finalità sanzionatoria dei danni punitivi con l'ordine pubblico interno e la commistione dei diritti ha permesso così di distogliere la nostra proiezione solo oggettiva ed economica del danno per renderla invece soggettiva e improntata alla valutazione effettiva della condotta illecita o anche comportamento inadempiente.
Si tratta, dunque, di una svolta epocale per il diritto civile, grazie alla quale lo stesso si innova ma al contempo affina i primordiali fini del sistema romanistico. Se da un punto di vista sostanziale queste sono le novità, dal punto di vista processuale abbiamo le cd. astreintes. Anch'esse definibili quali strumenti di coazione indiretta all'adempimento, ma distinte dai punitive damages per vari motivi specificamente elencati dalla Suprema Corte nella sentenza 15.4.2015 n.7613.
La Cassazione sull'astreinte
Riportando brevemente quanto espresso in tal senso dalla Corte l'astreinte mira all'adempimento "di un obbligo ormai posto all'interno della relazione diretta tra le parti, in quanto derivante dal provvedimento giudiziale (anche qualora in origine si trattasse di illecito extracontrattuale) e da adempiersi in futuro; il danno punitivo ma solo se riguardato come previsione normativa astratta fra gli strumenti a disposizione del giudice adito - all'adempimento futuro dell'obbligo generale del neminem laedere o dell'obbligazione contrattuale principale, restando però il contenuto suo proprio quello di sanzione per il responsabile" (Cass. n. 7613/2015).
La stessa, pertanto, sostiene che ciò che accomuna i due istituti di cui si è detto sia il carattere deterrente nonché sanzionatorio; ciò che invece li diversifica sia il profilo temporale, stante nel caso delle astreintes il loro carattere deterrente posticipato rispetto al sopravvenire dell'azione e conseguente ad un iter processuale, nel caso dei danni punitivi invece precedente al provvedimento giudiziale.
Ciò che sembra diversificarli ancora è che le prime attengono al rapporto già creatosi tra le parti, i secondi no. Si potrebbe sostenere che l'uno abbia carattere processuale, l'altro sostanziale.
Infatti, a sostegno di questa tesi vi sarebbe l'esistenza delle astreintes nel codice del processo amministrativo e civile quale misura volta ad assicurare l'effettività della tutela giudiziale, rispettivamente agli artt. 114 Titolo I libro IV c.p.a. e 614 bis c.p.c.
Proporzionalità e legalità: il corollario dell'effettività della tutela
La comunanza di principi e valori sottesi a ciascun ordinamento hanno costituito la base risolutiva del quesito posto alle Sezioni Unite. Infatti, il noto principio di proporzionalità, che abbraccia il settore civile del risarcimento così come quello penale delle pene in genere, non ha fatto altro che giustificare la ragione dell'applicazione nel nostro sistema dei danni punitivi così come ancora del carattere sanzionatorio piuttosto che solo reintegratorio inerente la responsabilità civile.
Il principio di proporzionalità implica che la pena debba essere determinata per specie e quantità in base allo scopo che con essa vuole raggiungersi, quindi di deterrenza in questo caso, nonché fondata sulla gravità graduabile di un fatto. Ne consegue che il fatto ancora una volta si pone al di là di qualunque categoria giuridica. Tale principio diviene la ratio giustificatrice dell'ammissibilità dei danni punitivi pur in assenza di una base legislativa che ne ammetta l'esistenza nel nostro ordinamento, nonché l'ammissibilità di una interpretazione comune al sistema penale e civile sulla base dei principi cardine dell'ordinamento. Ciò che rafforza questo criterio ermeneutico è il fine principale di raggiungere la piena effettività della tutela. Quest'ultima accomuna qualunque categoria giuridica e si fa portavoce dell'interesse sociale a vedere non solo riparato il danno ma sanzionata la condotta illecita o inadempiente con i mezzi più idonei a garanzia dell'interesse delle parti e anche generale.
Si parte dai principi generali dunque per rendere più concreto il nostro diritto.
Adele Censorio
Vedi anche: Responsabilità civile e punitive damages: la Cassazione apre al risarcimento del danno punitivo
Data: 24/08/2017 12:00:00Autore: Adele Censorio