Diventare giudice di pace dopo la riforma
di Valeria Zeppilli
- Chi è il giudice di pace
- Requisiti per il conferimento dell'incarico di giudice di pace
- Circostanze che impediscono il conferimento dell'incarico
- Titoli preferenziali
- Incompatibilità
- Avvocati e praticanti abilitati
- Concorso
- Tirocinio
- Conferimento dell'incarico
- Durata
Chi è il giudice di pace
Il giudice di pace è una figura di magistrato onorario alla quale il nostro ordinamento affida la competenza a decidere alcune precise controversie, in materia sia civile che penale.
Con la recente emanazione del decreto legislativo numero 116/2017, il suo ambito di operatività così come le regole per il conferimento e lo svolgimento dell'incarico sono state sottoposti a revisione.
Vediamo, quindi, come si fa oggi ad essere nominato giudice di pace.
Requisiti per il conferimento dell'incarico di giudice di pace
Il conferimento dell'incarico di giudice di pace è subordinato al possesso di determinati requisiti.
In particolare, chi vuole esercitare tale funzione onoraria deve innanzitutto essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, essere di condotta incensurabile e avere l'idoneità fisica e psichica all'incarico.
Inoltre, l'età dell'aspirante giudice di pace deve essere compresa tra ventisette e sessanta anni.
Egli, poi, deve aver conseguito la laurea in giurisprudenza e, in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi negli uffici siti nella Provincia autonoma di Bolzano o nella Regione Valle d'Aosta, deve conoscere, rispettivamente, la lingua tedesca o la lingua francese.
Circostanze che impediscono il conferimento dell'incarico
Alcune circostanze, tuttavia, impediscono il conferimento dell'incarico anche a coloro che astrattamente ne avrebbero i requisiti.
Infatti, non possono essere nominati giudici di pace coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione, e coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali.
L'incarico non può essere conferito, poi, a coloro che, nell'ordinamento di appartenenza, hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza e a coloro che sono stati collocati in quiescenza.
Infine, la funzione è preclusa a coloro che hanno svolto funzioni giudiziarie onorarie per più di quattro anni, anche non consecutivi; a coloro che non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario e a coloro che hanno subito la revoca dello stesso.
Titoli preferenziali
Costituiscono, infine, titoli preferenziali per la nomina, nell'ordine, l'aver già esercitato funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; l'esercizio per un biennio, anche pregresso, della professione di avvocato, di quella di notaio e dell'insegnamento di materie giuridiche presso le università; lo svolgimento con esito positivo del tirocinio previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 116/2017 senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; l'esercizio pregresso delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie che si è svolto per almeno due anni con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; lo svolgimento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari; il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche e l'esercizio per un biennio, anche pregresso, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
A parità di titoli preferenziali, la precedenza viene data a chi ha maggiore anzianità professionale o di servizio (con il limite massimo di dieci anni di anzianità); in subordine, a chi è più giovane di età e, in ulteriore subordine, a chi ha il più elevato voto di laurea.
Incompatibilità
La funzione di giudice di pace conosce, poi, alcune incompatibilità.
Essa, infatti, non può essere esercitata dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia; dai membri del Governo e delle giunte degli enti territoriali; dai deputati e dai consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
Non possono essere nominati giudici di pace, poi, gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; i difensori civici.
Inoltre c'è incompatibilità con l'incarico per coloro che svolgono con abitualità un'attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie o per istituti o società di intermediazione finanziaria o che hanno il coniuge, il partner dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
Infine, non è possibile assegnare allo stesso ufficio giudiziario magistrati onorari legati da vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza o che sono legati da un'unione civile.
In tema di incompatibilità si precisa che non è possibile per il giudice di pace ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Avvocati e praticanti abilitati
Anche gli avvocati e i praticanti abilitati possono diventare giudici di pace, ma con alcune limitazioni.
Tali soggetti, infatti, non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario negli uffici giudiziari del circondario in cui esercitano la professione o in cui la esercitano i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale o i soci della società tra professionisti cui appartengono, il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Se, poi, l'attività professionale è esercitata nell'ambito di società o di associazioni tra professionisti, le funzioni di giudice di pace non possono essere esercitate nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi.
È comunque possibile esercitare il patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili e alle commissioni tributarie.
Il decreto legislativo numero 116/2017 stabilisce anche che se la funzione di giudice di pace è svolta da avvocati e praticanti abilitati, questi non possono esercitare la professione presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Tale divieto si estende agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti alle quali il giudice di pace appartenga, al coniuge, alla parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
Concorso
La nomina a giudice di pace è effettuata quando si creano posti vacanti.
A tal proposito, il CSM individua ad anni alterni, entro il 31 dicembre, i posti da pubblicare, determinando le modalità di formulazione del bando e il termine per la presentazione delle domande.
La graduatoria degli aspiranti è redatta dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, dopo aver acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto.
È quindi il Consiglio superiore della magistratura che delibera per ciascun ufficio l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati che, ove possibile, deve essere pari al numero dei posti individuati, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.
Tirocinio
Il conferimento effettivo dell'incarico è infatti subordinato allo svolgimento di un tirocinio, organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura e coordinato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario, per il quale non è prevista alcuna indennità.
Gli aspiranti giudici di pace, più nel dettaglio, devono svolgere il tirocinio per sei mesi nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.
Oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi teorico-pratici organizzati dal CSM e di durata complessiva di almeno 30 ore.
Conferimento dell'incarico
All'esito del tirocinio, la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, da formarsi sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio, è redatta dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, che la propone al Consiglio superiore della magistratura. È quest'ultimo, quindi, che designa un numero di giudici di pace idonei al conferimento dell'incarico pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.
La graduatoria resta efficace per due anni dalla delibera del CSM e ad essa si potrà attingere sia per il conferimento di incarichi che si siano resi medio tempore vacanti, sia, su richiesta dell'interessato, per vacanze esistenti in altre sedi, anche di distretti diversi.
L'incarico è conferito con decreto dal Ministro della giustizia.
Durata
La durata dell'incarico di giudice onorario di pace è di quattro anni, prorogabili per una pari durata al massimo una volta.
In generale non è possibile svolgere per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, l'incarico di magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e dai compiti esercitati tra quelli disciplinati dal decreto legislativo numero 116/2017.
Per quanto riguarda i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, si prevede che la conferma è possibile, alla scadenza del primo quadriennio, a domanda e per ciascuno dei tre successivi quadrienni, con la precisazione che l'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.
Autore: Valeria Zeppilli